Lo Statuto
Art. 1
E' costituita un'associazione denominata: "MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA – ARTICOLO 3" [assemblea 14.12.2008].
Art. 2
L'associazione ha la sua sede centrale in Roma, presso A.N.M., Piazza Cavour, Palazzo di Giustizia, 00193
Art. 3
SCOPI
L'associazione si propone di svolgere e promuovere una riflessione e un impegno politico culturale sui problemi della giurisdizione, nonché di contribuire al miglioramento del "servizio Giustizia" attraverso:
a) la valorizzazione e la difesa dei principi costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario (e, quindi, dei singoli magistrati), in quanto principi irrinunciabili per garantire la vita democratica e la legalità nel Paese;
b) l'analisi delle cause reali delle disfunzioni della giustizia e l'individuazione degli strumenti idonei a porvi rimedio; a tal fine l'Associazione reputa necessaria l'apertura al confronto ed al contributo di quelle componenti della società, esterne alla magistratura, che, anche in forme ed aggregazioni nuove, avvertono la necessità di un giudice libero da condizionamenti e del tutto coerente con il modello costituzionale;
c) l'affermazione del carattere preliminare e fondamentale della "questione morale", intesa come conformità della condotta e delle scelte individuali e collettive ai principi ideali ed alle regole della deontologia professionale, come rifiuto di ogni collateralismo con centri di interesse o di potere, politici ed economici, atti a comprimere l'indipendenza ed il ruolo di garanzia della magistratura;
d) lo sviluppo delle iniziative in grado di incrementare e privilegiare la professionalità del giudice (intesa come capacità, terzietà ed indipendenza);
e) il sostegno concreto dei soci magistrati all'attività dell'Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) con il fermo impegno a contrastarne degenerazioni interne e a favorire la tutela nella loro effettività del prestigio e del rispetto della funzione giudiziaria, richiamati dall'art. 2 dello statuto dell'A.N.M..
Più in generale, comunque, l'Associazione intende conformarsi ai principi ed avvalersi dei mezzi idonei alla diffusione di essi, alla sensibilizzazione della pubblica opinione ed alla realizzazione delle proprie finalità, così come specificati nel documento intitolato "UN IMPEGNO PER LA GIUSTIZIA", datato "Roma, 17 aprile 1988", che, allegato al presente Statuto, ne costituisce ad ogni effetto parte integrante.
Art. 4
SOCI
Possono divenire soci tutti coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione e non trovandosi nelle cause di incompatibilità previste dal successivo art. 5, abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione ai sensi dell'art. 6.
Art. 5
INCOMPATIBILITÀ
Non possono essere soci dell'Associazione (e se già associati decadono):
a) gli aderenti ad associazioni riservate. E' considerata riservata la massoneria e ogni associazione che non consente la conoscibilità dell'elenco dei soci, dello Statuto, delle fonti di finanziamento, che non abbia una sede pubblica;
b) i magistrati iscritti a partiti politici;
c) i magistrati che accettino incarichi extragiudiziari, che per modalità di conferimento ed oggettivo contenuto risultino gravemente inopportuni in rapporto ai doveri di indipendenza e di imparzialità della funzione giudiziaria.
Art. 6
ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione deve essere formulata per iscritto e deve contenere la dichiarazione di accettazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione, nonché di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal precedente art. 5.
Per i magistrati il versamento della quota associativa e la dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità equivale ad iscrizione.
Le domande di iscrizione sono valutate dal consiglio direttivo, che delibera con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
La deliberazione deve essere assunta all'unanimità se il richiedente è eletto al Parlamento e nei Consigli regionali, provinciali e comunali; è componente di segreterie di partito (nazionali, regionali, provinciali e comunali) o, comunque, svolge professionalmente attività politica all'interno di un partito. In ogni caso tale deliberazione può essere adottata solo se il richiedente si è particolarmente distinto nell'attività svolta per realizzare gli scopi dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere le domande di iscrizione (o di promuovere la procedura di decadenza dalla qualità di socio) di coloro che, per comportamenti tenuti, attività svolte, cariche rivestite, non diano sufficienti garanzie di assoluta libertà ed indipendenza nelle valutazioni e nelle scelte.
Art. 7
PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La qualità di Socio si perde per le seguenti cause:
a) recesso volontario;
b) mancato versamento della quota annuale, decorso un anno dalla scadenza dell'anno solare cui essa si riferisce;
c) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
d) provvedimento motivato di esclusione per i motivi di cui all'art. 6 u.c. ovvero per gli ulteriori motivi previsti dallo Statuto dell'A.N.M..
Il recesso dall'associazione deve essere comunicato per lettera al Consiglio Direttivo e produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della data di spedizione.
Sono cause di decadenza automatica dalla qualità di socio, che viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, quelle determinate dai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.
La decadenza per le altre cause e per motivi diversi da quelli disciplinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Contro tale decisione è ammesso entro trenta giorni reclamo scritto, sul quale il Consiglio provvede definitivamente nei successivi sessanta giorni.
Art. 8
PATRIMONIO E FINANZIAMENTI
Il patrimonio dell'associazione è costituito solo dai contributi dei soci, i quali sono tenuti versare la quota annualmente fissata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio.
Il Consiglio Direttivo delibera sui tempi e i modi dei pagamenti della quota associativa, la quale per un quarto è trattenuta dalle sezioni locali per far fronte alle proprie esigenze.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di concedere l'iscrizione gratuita o di ridurre la quota associativa in vista di particolari situazioni personali. La relativa deliberazione va rinnovata ogni anno.
Art. 9
DONAZIONI
L'associazione può accettare donazioni dai suoi Associati. Non può accettare donazioni da terzi, se non su delibera del Consiglio Direttivo, previo conforme parere del collegio dei Probiviri.
Art. 10
ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'associazione a livello centrale: l'Assemblea generale dei soci, il Presidente, il Segretario Generale, il Consiglio Direttivo, e il Collegio dei Probiviri; a livello periferico le assemblee sezionali e il segretario delle Sezioni.
Art. 11
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, di regola entro il mese di marzo. A d essa hanno diritto di partecipare tutti i soci.
Art. 12
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea ordinaria discute i problemi generali della giustizia al fine di individuare le iniziative culturali del Movimento tese al necessario coinvolgimento della società civile sui fini dell'associazione.
L’Assemblea provvede inoltre a:
a) nominare il Presidente;
b) nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;
c) approvare il bilancio consuntivo annuale.
[Con la sola partecipazione dei soci magistrati, l’Assemblea provvede a: ABROGATO ass. 14.12.2008]
d) discutere e deliberare su temi riguardanti le eventuali designazioni di candidati alle elezioni di componenti di organismi istituzionali della magistratura e di organismi dell’Associazione Nazionale Magistrati, seguendo in ogni caso il criterio di promuovere e favorire la partecipazione paritaria di uomini e donne; nella lista dei candidati presentata per l’elezione del CDC dell’Associazione Nazionale Magistrati va garantita la partecipazione in misura paritaria di ciascun genere;
e) eleggere il Segretario Generale;
f) eleggere il Consiglio Direttivo.
Art. 13
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente su conforme decisione del Consiglio Direttivo, che provvede alla formulazione dell'ordine del giorno.
Il Presidente deve anche convocare assemblee straordinarie tutte le volte che ne facciano richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo oppure un decimo degli associati ovvero tre sezioni periferiche.
L'avviso di convocazione con ordine del giorno deve essere comunicato con lettera raccomandata al segretario di ogni sezione almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea. ciascun socio deve ricevere comunicazione dell'avviso almeno quindici giorni prima dell'assemblea. In caso di urgenza (che deve essere dal Presidente motivata) i termini si riducono alla metà.
Art. 14
COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
Per la valida costituzione dell'assemblea è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito.
A tale fine si considerano repenti i soci che abbiano espresso la loro volontà ne modi indicati nel successivo art. 15.
Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno, ad almeno un'ora di distanza l'una dall'altra, purché se ne dia notizia nell'avviso di convocazione.
Art. 15
VOTI DELEGATI
Ogni socio dispone di un singolo voto.
I soci che non possono partecipare personalmente all'assemblea generale possono conferire voti delegati nelle assemblee delle sezioni periferiche, appositamente convocate per discutere sull'O.d.G. sul quale è convocata l'assemblea generale. I voti delegati sono conferiti in forma palese su mozioni presentate su ciascun punto all'O.d.G. Ogni socio può ricevere la massimo cinque voti delegati per ciascun punto all'O.d.G.
Art. 16
IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti.
E' eletto dall'assemblea dei soci tra i propri componenti a scrutinio segreto e resta in carica due anni.
In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i membri del Consiglio medesimo.
Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente per l'esercizio di specifiche attività.
Art. 17
IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale è eletto dall'assemblea dei soci magistrati tra i propri componenti a scrutinio segreto sulla base di un programma e resta in carica due anni.
Provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo, a gestire il patrimonio dell'Associazione, a predisporre il bilancio preventivo e consuntivo annuale. compie tali attività ed ogni altra necessaria per il funzionamento dell'organo, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri soci. Per l'esecuzione dei compiti di tesoreria può delegare altro socio.
In caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari, riferendone immediatamente alla successiva riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica. Su di essa provvede il Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Può essere revocato dall'assemblea appositamente convocata su mozione di sfiducia motivata da parte del Consiglio Direttivo, approvata con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, oppure su richiesta di un decimo dei soci magistrati. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dalla mozione di sfiducia o dalla richiesta di un decimo dei soci.
Art. 18
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo promuove le iniziative necessarie al perseguimento dei fini speciali, tenendo conto delle linee generali individuate dall'assemblea e del programma presentato dal Segretario generale.
Ad esso compete:
a) assumere le decisioni necessarie per la gestione dell'associazione;
b) comunicare ad ogni assemblea le attività e le iniziative che intende assumere e quelle già svolte nell'interesse dell'associazione;
c) perseguire, nelle forme ritenute opportune, il coinvolgimento diretto dei soci nelle concrete attività dell'associazione, con facoltà di delega degli stessi a svolgere mansioni particolari nell'ambito associativo;
d) fissare la convocazione delle assemblee ed il relativo ordine del giorno;
e) stabilire l'entità dei contributi ordinari e straordinari a carico dei soci; fissare le modalità e i tempi di versamento delle quote stesse;
f) amministrare il patrimonio sociale e deliberare sui bilanci proposti dal Segretario generale per i singoli esercizi finanziari;
g) deliberare sulla ammissione e sulla decadenza o esclusione dei soci ai sensi degli artt. 4, 5, 6, 7 per quanto non di competenza del collegio dei Probiviri;
h) promuovere la pubblicazione di strumenti informativi e di un periodico di approfondimento culturale, nominandone il direttore e il comitato di redazione;
i) decidere in caso di controversia sulla ammissibilità di argomenti iscritti o di cui venga chiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea;
l) decidere in ordine alle proposte di provvedimenti disciplinari avanzate dal Collegio dei Probiviri, sentito, a sua richiesta, l'interessato;
m) approvare la normativa organizzativa adottata in sede locale;
n) provvedere a quant'altro possa rendersi necessario al funzionamento dell'Associazione.
Art. 19
COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni ed è composto di undici soci, di cui almeno tre appartenenti a genere diverso. Ne fanno parte di diritto il Presidente dell’associazione, che lo presiede, ed il Segretario Generale. I restanti nove membri vengono eletti dall’assemblea dei soci tra i soci magistrati ordinari, accademici, avvocati, magistrati onorari, che non siano stati eletti al Parlamento e nei Consigli regionali, provinciali e comunali o siano stati nominati assessori in tali Enti; che non siano componente di segreterie di partito (nazionali, regionali, provinciali e comunali) o, comunque, non svolgano professionalmente attività politica all’interno di un partito, con voto segreto con il limite di due preferenze e all’interno di una lista di candidati in numero non inferiore a 10, composta in eguale misura da donne e da uomini [così modificato assemblea 14.12.2008].
Le candidature sono deliberate, con voto palese e a maggioranza semplice, dalle Assemblee distrettuali, o presentate da almeno cinque elettori o loro delegati. Ogni proposta di candidatura deve contenere l’indicazione di un numero pari di donne e di uomini. La lista deve essere depositata e approvata dall’Assemblea Generale almeno due giorni prima della data delle elezioni.
Ogni nuovo Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, nella sua prima riunione, il Vice Presidente dell'associazione (che è anche il Vice Presidente del Consiglio).
Art. 20
RIUNIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente o su richiesta del Segretario Generale o di almeno tre dei suoi componenti.
Ogni quadrimestre, e comunque ogni volta che lo richiedano almeno cinque componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca il Consiglio direttivo integrato dalla partecipazione con voto deliberativo dei segretari sezionali e con voto consultivo dei componenti del CSM e del CDC dell'ANM.
Le sue delibere sono vincolanti purché adottate in presenza di almeno cinque componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti è determinante il voto del Presidente o, in sua mancanza quello del Vice Presidente.
Art. 21
SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Qualora vengano a mancare contemporaneamente almeno cinque componenti del Consiglio Direttivo, quest'ultimo deve convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci magistrati per le nuove elezioni. Se, invece, durante il biennio, vengono a mancare progressivamente singoli componenti del Consiglio, essi vengono di volta in volta sostituiti dai non eletti (nell'ordine derivante dal numero delle preferenze loro accordate), che rimangono in carica fino al termine del biennio in corso.
Art. 22
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei Probiviri è composto di tre membri, dura in carica due anni ed elegge al suo interno il Presidente. Delibera a maggioranza sulle materie assegnate alla sua competenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal suo Presidente.
Il collegio dei Probiviri è garante dell'osservanza dello Statuto e vigila sulla conformità delle condotte degli associati ai valori di fondo e agli obiettivi dell'Associazione, nonché alle regole di correttezza e probità. Esercita l'azione disciplinare, ha poteri istruttori e presenta le sue conclusioni al Consiglio Direttivo, che può discostarsi da tali proposte solo con decisione motivata, di cui deve informare l'assemblea nella prima seduta utile.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo l'interessato può fare ricorso, facendo pervenire le sue osservazioni per iscritto entro trenta giorni. Sul ricorso il Consiglio Direttivo decide definitivamente entro sessanta giorni.
Il Collegio esprime inoltre parere vincolante al Consiglio Direttivo sulla accettazione di donazioni da parte di terzi.
Art. 23
ORGANI DELLE SEZIONI PERIFERICHE
Organi delle sezioni periferiche sono l'assemblea dei soci e il segretario, che è eletto dai soci magistrati tra i suoi componenti e dura in carica due anni.
L'assemblea dei soci dura discute e delibera su temi riguardanti l'eventuale designazione dei candidati alle elezioni locali di componenti di organismi istituzionali della magistratura e di organismi dell'Associazione Nazionale Magistrati. [Alla discussione e alla delibera partecipano i soli soci magistrati ordinari – ABROGATO assemblea 14.12.2008]. La delibera viene immediatamente portata a conoscenza del Consiglio Direttivo e comunque in tempo utile perché questo, con provvedimento motivato, possa ratificare o meno la delibera stessa. La delibera non ratificata diviene inefficace e l'Assemblea Sezionale dovrà provvedere conformandosi ai criteri determinati dal Consiglio.
Il segretario rappresenta la sezione locale e ne attua la linea politica nell'ambito di quella generale dell'Associazione.
Il segretario partecipa con voto deliberativo alle riunioni del Consiglio Direttivo convocato ai sensi del 2° comma dell'art. 20.
I segretari assicurano i rapporti con il Consiglio Direttivo dell'associazione nell'ambito delle rispettive funzioni che svolgono in sede locale.
Art. 25
ROTAZIONE DEGLI INCARICHI
I soci eletti a cariche all'interno dell'Associazione non possono rivestire la stessa carica consecutivamente per più di due mandati.
I soci eletti nel CSM o al CDC dell'Associazione Nazionale Magistrati non possono rivestire cariche associative.
Eccezioni a tali regole possono essere deliberate solo dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Art. 26
MODIFICA DELLO STATUTO
Lo statuto può essere modificato dall'assemblea dei soci magistrati con la maggioranza assoluta degli iscritti.
Le proposte di modifica dello statuto debbono essere portate a conoscenza degli associati almeno trenta giorni prima dell'assemblea ordinaria o straordinaria che deve discuterle.
Art. 27
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci magistrati.
Art. 28
NORMA DI RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si applicano le norme dello statuto dell'Associazione Nazionale Magistrati Italiani.
Art. 29
NORMA TRANSITORIA
La vigenza delle disposizioni concernenti la partecipazione al Movimento dei soci non magistrati rimane sospesa sino alla loro ratifica o modifica ad opera di una apposita Assemblea straordinaria da convocarsi a cura del Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla sua nomina. A stessa assemblea, che delibererà ai sensi dell'art. 14, è delegata a deliberare eventuali modifiche alla disciplina del voto delegato, che rimane provvisoriamente vigente nella sua attuale formulazione dell'art. 15.
Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea generale dell'Associazione tenutasi a Roma il 18 febbraio 1990. E' stato modificato in alcune parti dal Comitato provvisorio nella riunione tenutasi il 27 aprile 1992 in Roma e all'assemblea di Verona del maggio 1992. Da ultimo è stato modificato all’assemblea di Roma del 14 dicembre 2008.