SENTENZA N. 2 del 16.1 - 5.3.2004, SARTORI Paolo + 1
CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI VENEZIA, SEZIONE SECONDA
PRES. MARIANI, EST. CITTERIO
MASSIMA
Patrocinio a spese dello Stato - Parte civile ammessa - Modalità della rifusione delle spese, nel caso di condanna dell'imputato al risarcimento del danno.
"Quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dei compensi al difensore deve seguire la procedura prescritta dal testo unico sulle spese di giustizia. Ne consegue che il giudice, nel caso di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, in sentenza deve limitarsi alla pronuncia di una sua condanna generica alla rifusione delle spese, in favore dello Stato, rinviando al successivo decreto per la quantificazione"
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N. 19/03 RG
CORTE D'ASSISE D'APPELLO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PAOLO SARTORI e GORAN PETROVIC erano imputati di concorso -anche con VALLINI NICOLA, giudicato separatamente- nell'omicidio di CARMINE GENOVA. Secondo l'originaria imputazione, colpendo con pugni e calci, nonché gettando addosso massi e/o mattoni, cagionavano tra le altre lesioni la rottura della milza, da cui derivava la morte per shock emorragico. Ciò in Padova, la notte tra il 30 giugno e l'1.7.2001.
Con sentenza del 29.1-16.4.2003 la Corte d'assise di Padova condannava il PETROVIC, ritualmente dichiarato latitante già con decreto del GIP in data 24.9.2001, alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione, previa applicazione della diminuente di cui all'art. 116 c.p. e riconoscimento delle attenuanti generiche, entrambe determinate nel massimo, con la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Lo condannava altresì al risarcimento dei danni in favore della parte civile (si era costituito il fratello della vittima), rinviando alla sede civile.
Quanto al SARTORI, lo assolveva per difetto di imputabilità , applicando contestualmente la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico.
OMISSIS
3. Gli appelli sono infondati.
L'impugnata sentenza deve essere confermata, con la condanna degli appellanti al pagamento in solido delle spese processuali del grado, salva la modifica relativa alla statuizione sulle spese in favore della parte civile che, essendo stata questa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, devono essere rifuse proprio in favore dello Stato, a ciò provvedendosi d'ufficio, come si dirà .
7. Intervento d'ufficio sulla statuizione della rifusione delle spese di lite in favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Va da ultimo affrontata d'ufficio la questione relativa alle modalità di rifusione delle spese di lite sostenute dall'accusa privata, risultando dagli atti che la parte civile GENOVA è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato prima della sentenza di primo grado.
Secondo il primo comma dell'art. 541 c.p.p., 'con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato … al pagamento … delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale'. La quantificazione di tali spese avviene secondo le norme ed i criteri generali della tariffa professionale penale ed è appunto uno dei capi della sentenza.
Invece, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato (da ultimo contenuta nei tre decreti 113, 114 e 115 del 30 maggio 2002) prevede che il compenso al difensore della parte ammessa sia liquidato dal giudice con apposito decreto di pagamento (art. 82.1 t.u.s.g.), al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico (art. 83.2). La quantificazione del compenso avviene sempre con l'osservanza delle tariffe professionali, ma incontra il limite indefettibile del valore medio delle singole voci (art. 82.1). Il decreto di pagamento deve poi essere preceduto dal parere del consiglio dell'ordine (art. 82.1).
Quando ammessa è la parte civile e vi è decisione che afferma la colpevolezza, l'art. 110.3 t.u.s.g. prescrive ancora che 'con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato'.
Non stupisce che il legislatore non abbia coordinato le due discipline, pur essendo evidente la loro non conciliabilità .
Nei casi come quello che ci occupa -in cui la parte civile è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il processo è giunto ad una sentenza- si impone allora la domanda: la somma che il giudice con la sentenza dovrebbe porre a carico dell'imputato, per la rifusione delle spese alla parte civile vincitrice, deve coincidere o no con quella che dovrebbe essere liquidata dal giudice con il decreto ex art. 82 t.u.s.g. e la sua quantificazione richiede o no il preventivo parere del consiglio dell'ordine? In altri e parzialmente diversi termini: in questa fattispecie procedimentale vi è o meno una sorta di anticipazione della liquidazione ai fini del patrocinio a spese dello Stato, che conduce ad una sovrapposizione coincidente tra le relazioni imputato - parte civile e Stato - parte civile ammessa al patrocinio pubblico? E, ancora e per completezza, il regime delle eventuali impugnazioni sul punto è quello ordinario previsto dagli articoli 574 c.p.p. ss. o quello speciale disciplinato dagli artt. 84 e 170 t.u.s.g.?
7.1 La relazione, nel caso di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è sostanzialmente triangolare: imputato /parte civile con liquidazione in favore dello Stato - Stato/difensore della parte civile ammessa al patrocinio pubblico'.
La questione proposta ha due autonomi ambiti di rilevanza, sostanziale e procedimentale. Nel merito, a sostegno della risposta positiva (tesi della necessaria coincidenza tra la somma che l'imputato dovrà corrispondere allo Stato e quella che lo Stato dovrà corrispondere al difensore) potrebbe richiamarsi il generale principio di divieto dell'ingiustificato arricchimento (lo Stato non potrebbe ricevere, per la prestazione del difensore, più di quanto corrisponda al professionista proprio per quella specifica prestazione). A sostegno della risposta negativa potrebbe osservarsi che l'imputato beneficerebbe paradossalmente proprio della non abbienza della persona che ha danneggiato, trovandosi a rimborsare spese legali che, in ragione del calmiere imposto dall'art. 12, sarebbero senz'altro inferiori a quelle da lui dovute se il danneggiato fosse abbiente. Quest'ultimo rilievo, se coglie un aspetto certo singolare della questione (= di fatto l'imputato trae personale vantaggio economico dalla non abbienza di colui che ha danneggiato), tuttavia presuppone che si attribuisca alla rifusione delle spese di lite tra le parti un contenuto in qualche modo anche 'sanzionatorio'. Ciò, almeno in astratto, è certo improprio, in quanto presupposto e finalità della rifusione delle spese di lite sono il rendere indenne la controparte appunto, ma solo, delle spese effettivamente sostenute in ragione del processo.
Deve pertanto privilegiarsi la soluzione della coincidenza, per cui la prima conclusione è che la somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato dovrà coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore. Questa è però soluzione che risolve il solo caso in cui il giudice condanni l'imputato all'integrale rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa al beneficio. E' stato infatti acutamente osservato che il rapporto imputato-parte civile, quanto alla rifusione delle spese, ha comunque una sua potenziale autonomia rispetto all'altro (Stato/difensore), giacchè il giudice, ricorrendone le circostanze di merito e legittimità , le potrebbe compensare in tutto o in parte, prescindendo dal fatto che la parte civile sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Anche in tale evenienza il difensore mantiene sempre il diritto alla liquidazione dei propri compensi, da parte dello Stato, secondo i consueti criteri ex art. 82 cit.. Infatti, la difesa tecnica della parte danneggiata nel processo penale ha presupposti, contenuti e disciplina distinti, rispetto a quella del soggetto non abbiente che agisca nel processo civile; basti pensare alla non necessità del presupposto della non manifesta infondatezza delle ragioni -art. 74.2 t.u., rispetto al primo comma- ed alla possibilità di impugnare nonostante la soccombenza -art. 120 t.u.-. In concreto, il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto alla liquidazione del compenso anche nel caso di mancato accoglimento delle domande civilistiche, con il solo limite, comune a tutti i casi di ammissione al patrocinio a spese pubbliche nel processo penale, dell'impugnazione dichiarata inammissibile, ex art. 106.1 t.u..
7.1.1 In rito, ci si deve chiedere quale sia il momento in cui il giudice provvede alla liquidazione del compenso spettante al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; poi, se quel difensore debba presentare la nota spese insieme con le conclusioni, e se tale nota debba già rispettare i parametri imposti dall'art. 82 t.u.s.g. ed essere munita del parere del consiglio dell'ordine, o se comunque tale parere debba essere acquisito prima di deliberare la sentenza.
Si noti subito che il rispetto dell'effettiva ratio che ha indotto il legislatore a prevedere l'acquisizione del parere di congruità del consiglio dell'ordine ne impedisce il rilascio prima della prestazione. Infatti, l'art. 82.1 indica tra i criteri da valutare per la quantificazione del compenso 'la natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona offesa' e chiunque deve concordare sull'apprezzabile differenza, ad esempio, dell'impegno di difesa della parte civile nel caso di definizione del processo ai sensi degli artt. 444 e 599.4 c.p.p. ovvero nel caso di complesso dibattimento o robusta ed esaustiva discussione. E perchè il ruolo di garanzia professionale, che al pur solo consultivo parere del consiglio dell'ordine la legge speciale attribuisce, possa essere efficacemente svolto (a tutela non solo dell'autonomia dell'attività forense e delle scelte di difesa, ma, a ben vedere, della stessa terzietà del giudice -che solo a fronte di un parere non routinario e di stile, ma specifico e motivato, può ad esso richiamarsi ragionevolmente, senza indolenza e senza venir meno ai propri obblighi di controllo-), appare davvero evidente che quel parere non possa che seguire il compiuto espletamento della prestazione professionale.
Ora, come detto, non solo nessuna norma prevede espressamente che per la liquidazione del compenso al difensore della parte civile ammessa al patrocinio pubblico non debba essere acquisito il parere dell'ordine professionale; ma neppure pare possibile pervenire a questa conclusione cogliendo nature o logiche di eccezione dal solo fatto che la richiesta di liquidazione dei compensi avvenga in udienza (tant'è che il compenso al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese pubbliche non viene liquidato contestualmente, pur se chiesto insieme con le conclusioni processuali, se privo del prescritto parere). Se così è, si deve necessariamente concludere che la liquidazione del compenso al difensore della parte civile ammessa non potrà mai avvenire con la sentenza che definisce il processo: l'astrattamente ipotizzabile soluzione per cui -chiusa la discussione- la decisione sia rinviata al solo fine di consentire alla parte civile di munirsi del prescritto parere di congruità sarebbe infatti palesemente contraria ai principi di concentrazione ed immediatezza, ed ora anche a quello costituzionalizzato della ragionevole durata del processo, tenuto anche conto dell'accessorietà del ruolo della parte civile. Oltretutto, con rilievo formalistico ma pertinente a confermare l'impraticabilità di tale soluzione, ogni rinvio determinerebbe una nuova voce tariffaria sulla quale dovrebbe chiedersi il parere di congruità e così avanti, senza fine.
7.2 Come detto, naturalmente il legislatore tace e in presenza di normative tra loro palesemente incompatibili è quindi indispensabile una scelta interpretativa in qualche modo creativa (almeno fin quando ciò non sarà disciplinarmente sanzionato…).
L'esigenza sistematica di individuare una soluzione che possa riguardare ogni possibile casistica (e quindi le ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande civilistiche, di loro reiezione, di compensazione anche parziale delle spese, di diversità dei riti e dei momenti procedimentali) impone di privilegiare l'interpretazione del mantenere la piena autonomia della disciplina speciale per ogni provvedimento di liquidazione dei compensi, anche al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
A questo punto, il collegamento tra la disciplina codicistica e quella speciale non può che essere costituito dal riservare al dispositivo della sentenza la sola condanna nell'an (l'affermazione dell'obbligo di rifusione delle spese di lite in favore dello Stato), con la contestuale riserva di successivo decreto di liquidazione per determinare il quantum, emesso nell'integrale applicazione della procedura di cui agli artt. 82.3 (richiesta con presentazione del prescritto parere, comunicazione anche all'imputato), 84 e 170 (opposizione nei venti giorni al presidente dell'ufficio giudiziario competente, con il rito camerale ex art. 29 legge 794/42).
La soluzione evita paralisi procedimentali, non sacrifica alcun interesse tutelato e appare sistematicamente coerente e rispettosa delle diverse logiche e discipline, codicistica e speciale. In definitiva, con la sentenza -pronunciata nei tempi e modi propri della specifica causa- esce dal processo -dando luogo ad un autonomo procedimento incidentale, integralmente ed esaustivamente disciplinato dalla disciplina speciale- ogni problematica relativa alla quantificazione delle spese di lite in favore della parte civile (e quindi del compenso al suo difensore), mentre vi rimane quella sull'obbligo della rifusione. E tutti i soggetti interessati (parte civile e suo difensore, imputato, pubblico ministero) trovano ampia possibilità di far valere le proprie ragioni quantitative nell'ambito della medesima procedura speciale.
Quanto alla compatibilità della riserva di liquidazione con il rito penale, è utile richiamare l'argomentare di Cass. Sez. 2, n. 33420, 19.9.2002 (dep. 7.10.2002), Buonavoglia (in Cass. pen. 2003, 324, pag. 1147 ss.), che ha insegnato la non estraneità alla materia penale dell'istituto della sentenza condizionata (sia pure, per il vero, applicandolo in contesto discutibile).
7.3 Tutto ciò argomentato e premesso, nel caso di specie è pacifico che il primo Giudice abbia subito quantificato il compenso del difensore della parte civile ammessa, senza acquisire il parere del consiglio dell'ordine, provvedendo contestualmente alla relativa condanna in favore della stessa parte civile, anziché dello Stato.
In assenza di impugnazione della parte pubblica o dell'imputato sul punto, questo Giudice può e deve provvedere d'ufficio solo alla modifica della statuizione relativa al destinatario dell'obbligo di rifusione imposto all'imputato PETROVIC, ai sensi dell'art. 130 c.p.p.. Si tratta infatti di una correzione (=sostituire la condanna in favore della parte civile con quella in favore dello Stato) che non comporta alcuna modifica essenziale del provvedimento e che incide su elementi della pronuncia non solo estranei al thema decidendum ma, soprattutto, conseguenti alla stessa per espresso dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice (arg. ex Sez. unite sent. 15 del 31.5-11.10, ord. 3279 del 1.7.95, c.c. 26.5.95, rv 201923, in materia di spese processuali).
Per Questi Motivi
Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.
conferma la sentenza della Corte d'Assise di Padova in data 29.1.2003, appellata da SARTORI PAOLO e PETROVIC GORAN, che condanna al pagamento in solido delle spese del grado.
Visti gli artt. 130 c.p.p. e 110.3 decreto legislativo 30.5.2002 n. 113, dispone che la condanna del PETROVIC al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, disposta in primo grado, avvenga in favore dello Stato.
Ritenuta la particolare complessità della stesura della motivazione, indica per il deposito della stessa il giorno 10 (dieci) marzo 2004.
Venezia, 16.1.2003
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Carlo Citterio dr. Umberto Mariani