Sulla sentenza al presente indicativo: fondamento normativo ed estetico
di Franco PETROLATI
1. Dall’imperfetto al passato remoto. – 2. Il tempo del giudizio. - 3. Le parti in cerca di autore.
1.Dall’imperfetto al passato remoto
Ogni sentenza è chiamata a ricostruire, come noto, fatti più o meno risalenti nel tempo, con riguardo alla vicenda sostanziale ed ai suoi risvolti sul piano processuale, con conseguente prevalente ricorso, nell’esposizione, a tempi passati e, in particolare, all’imperfetto ed al trapassato prossimo: Tizio citava in giudizio …. deduceva che …..aveva stipulato il contratto ecc.; Caio veniva tratto a giudizio …..era stato condannato per il delitto ecc.
Più recentemente è da riscontrare, specie nelle sentenze civili della Corte di Cassazione, il ricorso al passato remoto per le vicende processuali più risalenti, vale a dire per il primo grado di giudizio, in sostituzione del tradizionale imperfetto: Tizio citò ….dedusse stipulò …..ecc.
Può dubitarsi della congruità di tale innovazione.
L’imperfetto usato tradizionalmente nelle sentenze è ascrivibile, infatti, alla tipologia dell’imperfetto c.d. narrativo, in quanto volto a rappresentare gli eventi, pur trascorsi, nel momento in cui si compiono e nella loro contestualità e successione nel tempo; si tratta, cioè, di un tempo che si presta a rievocare un accadimento pur già consumato: Tizio stipulava il contratto …..prevedeva il prezzo pari a…..dichiarava … diffidava ecc.
Il passato remoto richiama, invece, un evento che già si è esaurito nel tempo: Tizio non viene colto nel momento in cui stipulava … perché si dice piuttosto che egli stipulò… previde …dichiarò …. diffidò ecc..
Sembra evidente che il tempo propriamente rappresentativo di un evento nel suo svolgersi, rispetto ad un ideale lettore, sia l’imperfetto, mentre il passato remoto si limita ad informare dell’evento già accaduto; vi è, infatti, nell’azione resa con l’imperfetto un carattere drammatico-rievocativo che manca del tutto nel fatto relegato al passato remoto.
Muta conseguentemente anche il ruolo dell’autore della sentenza: egli colloca se stesso ed il suo ideale interlocutore nuovamente nei fatti narrati, non limitandosi ad attestarne il loro accadimento nel passato.
L’evocazione degli eventi all’imperfetto non ha, ovviamente, una finalità meramente estetica nella sentenza: essa è funzionale alle considerazioni in diritto che se ne traggono in quanto solo dalla rappresentazione dei fatti derivano le consuete operazioni inerenti alla sussunzione nella fattispecie astratta e, soprattutto, all’individuazione degli effetti che si spiegano nel caso concreto.
Gli accadimenti, quindi, sono nuovamente rappresentati affinchè sia disposto alcunchè in ordine alla loro ideale prosecuzione nella concreta vicenda sostanziale: così all’accertamento di un illecito civile consegue la sanzione restauratrice del presumibile corso degli eventi, all’illecito penale si connette la sanzione punitiva ecc.
Ulteriormente si può comprendere, pertanto, la congruità dell’imperfetto: non solo a fini rappresentativi degli eventi nel loro svolgersi ma anche per cogliere la continuità tra tali accadimenti e gli effetti che ne derivano all’attualità e che si protendono nel tempo successivo, in quel divenire tra passato, presente e futuro che contrassegna propriamente l’esercizio della giurisdizione.
Il passato remoto emargina, invece, il fatto in un contesto già esaurito e segna una netta cesura rispetto all’attualità della narrazione.
2.Il tempo del giudizio
La recente riformulazione dell’art.132, comma 1, c.p.c., nella parte dedicata alla struttura della sentenza, offre, tuttavia, l’occasione per una riflessione ulteriore sulla congruità del tempo proprio del provvedimento decisorio.
Come noto, infatti, l’art.45, comma 17, legge n. 69/2009, a decorrere dal 4 luglio 2009, ha semplificato la struttura della sentenza nella sua parte propriamente narrativa eliminando l’esposizione dello svolgimento del processo ed esigendo, al n. 3 dell’art.132, II c., c.p.c., la sola esposizione delle ragioni di fatto oltre, ovviamente, di diritto della decisione.
Il colpo inferto alla parte rappresentativa dell’iter processuale lascia sul campo, quindi, le sole ragioni che sostengono la pronuncia giudiziale.
Tale novella può essere interpretata - come in effetti è avvenuto – come una mera semplificazione strutturale; ma può essere considerata, altresì, un richiamo alla essenziale connotazione della sentenza in termini di giudizio piuttosto che di narrazione/rievocazione.
Di qui la congruità dell’uso del tempo presente con riguardo non solo alle considerazioni in diritto ma anche a quelle propriamente in fatto, pur se gli accadimenti risalgono a molti anni indietro rispetto all’epoca della decisione: Tizio stipula il contratto nel 1985, si avvale nel 1996 della clausola risolutiva, chiede oggi la condanna ecc..
La formulazione dei fatti al tempo presente determina indubbiamente un apparente appiattimento degli eventi pur succedutisi a notevole distanza temporale: si tratta, tuttavia, di un livellamento connaturale alla giurisdizione, laddove gli eventi rilevano solo come elementi di fattispecie tutti da rappresentare contestualmente ai fini della formulazione della regola finale del caso concreto.
Il giudice è, infatti, chiamato ad una operazione essenzialmente logica utilizzando i le risultanze processuali ed parametri normativi ed è, quindi, affatto congruo che i fatti - sub specie di ragioni di fatto - siano tutti esposti nel medesimo tempo pur nella diversa – ed ovviamente precisata – collocazione diacronica.
L’effetto drammatico – rievocativo resta, invero, integro così come avviene con il tradizionale uso dell’imperfetto, in quanto l’autore continua a porre se stesso ed il suo ideale lettore sullo stesso piano degli eventi narrati, colti nel momento in cui accadono; ma è, altresì, evidenziato che gli eventi rilevano all’attualità come elementi di un giudizio e non nella loro dimensione propriamente storica.
Ecco, così, che il tempo della sentenza diventa il tempo presente quale tempo proprio del giudizio, vale a dire delle ragioni di fatto e di diritto in cui si articola.
3.Le parti in cerca di autore
Si può apprezzare la congruità del tempo presente, nella ricostruzione della vicenda in fatto posta a fondamento della decisione, ricorrendo ad una suggestiva analogia con la rappresentazione propria del teatro.
Nei “Sei personaggi in cerca di autore”, come noto, Pirandello immagina che i personaggi, rimasti orfani del loro autore, si insinuino nel palcoscenico sollecitati dall’ansia di rappresentare il dramma di cui sono vittime-protagonisti: la loro vicenda dolorosa è già trascorsa e, tuttavia, essendo personaggi e non soggetti reali, sono guidati dall’imperativo di rievocarla ancora una volta avanti ad un pubblico.
Il dramma passato si fa, quindi, ogni volta presente nella sua dimensione estetica; i personaggi vivono e si realizzano solo nell’attualità della rappresentazione1.
Nella giurisdizione si può rinvenire un processo analogo: le parti assolvono parimenti un ruolo rappresentativo di eventi trascorsi richiedendo l’intervento di un autore che assegni al passato il corretto significato, suscettibile di fondare il corso successivo della vicenda (es: il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni punitive, la costituzione di diritti ecc.).
L’uso del tempo presente è, in tal senso, connaturale non solo alla operazione logica della ricostruzione della fattispecie concreta ma anche alla valenza estetica propria del giudizio: la vicenda umana è rievocata ed effettivamente rivive al momento in cui si formula la regola finale del giudizio.
Il dramma che si rappresenta sul palcoscenico è, per certi profili, analogo a quello che si rappresenta attraverso la sentenza: è bensì finzione perché la realtà è già trascorsa ma la rappresentazione è destinata a far rivivere, nel presente, la vicenda passata ed ad assegnarle un nuovo senso che si protende anche nel futuro.
Si rinviene, così, la tradizionale ambiguità tra realtà e finzione propria del teatro pirandelliano2; il processo, tuttavia, è proteso a sciogliere al fine ogni ambiguità tra la rappresentazione processuale e la concreta vicenda delle parti attraverso la maturazione del giudicato.
Può così immaginarsi che, quando la regola del concreto si consolida, imprimendosi sulla realtà, le parti del processo abbiano trovato quell’autore di cui i sei personaggi di Pirandello restano eternamente in cerca.
Franco Petrolati
1 Si può apprezzare l’analogia tra la dimensione estetica e quella della logica processuale persino sul piano del rispetto della parità nello svolgimento dialettico: … La figliastra: “….. ma io voglio rappresentare il mio dramma! il mio!” - Il capocomico: “Oh, infine, il suo! Non c'è soltanto il suo, scusi! C'è anche quello degli altri! Quello di lui, quello di sua madre! Non può stare che un personaggio venga, così, troppo avanti, e sopraffaccia gli altri, invadendo la scena. Bisogna contener tutti in un quadro armonico e rappresentare quel che è rappresentabile! Lo so bene anch'io che ciascuno ha tutta una sua vita dentro e che vorrebbe metterla fuori. Ma il difficile è appunto questo: farne venir fuori quel tanto che è necessario, in rapporto con gli altri; e pure in quel poco fare intendere tutta l'altra vita che resta dentro! Ah, comodo, se ogni personaggio potesse in un bel monologo, o...senz'altro...in una conferenza venire a scodellare davanti al pubblico tutto quel che gli bolle in pentola!”
2 Con questa ambiguità si chiude, come noto, il testo pirandelliano: “La prima attrice : “È morto! Povero ragazzo! È morto! Oh che cosa!” - Il primo attore : “Ma che morto! Finzione! finzione! Non ci creda! - Altri attori : “Finzione? Realtà! realtà! È morto! - Altri attori : “ No! Finzione! Finzione!” - Il padre : “Ma che finzione! Realtà, realtà, signori! Realtà”.