Siamo nati per coinvolgerti nell'attività diretta ad avere una giustizia degna di una paese civile, rapida ed efficace (non a caso il nostro statuto prevede che possano iscriversi al Movimento anche soggetti che non siano magistrati). E' infatti nostra profonda convinzione che la giustizia - come tutti i grandi "temi" della convivenza civile (ad es., scuola e sanità) - sia cosa di tutti e non di pochi "sacerdoti". Del resto, se e' giusto che tutti possano interloquire sui cambiamenti necessari o comunque in corso, e' comunque vero che nessun cambiamento "forte" sarà reso possibile senza la forza del consenso dei cittadini e senza l'autorevolezza che venga da una meditazione profonda e corale.
Questa pagina non e' dunque solo il doveroso ricorso alle "meraviglie della tecnica" in omaggio all'esigenza della modernità, ma e' la strada obbligata di chi vuole raggiungere tutti, per far lievitare uno spirito di "colleganza" fondata sull'impegno civile e sulla passione democratica, ben più che sull'apparenza ad una professione.
Conoscerai i nostri problemi ( che sono poi i tuoi problemi, perché se la giustizia non funziona e' affar tuo e non certo solo nostro), i nostri programmi, le nostre attività. Potrai, soprattutto, farci pervenire critiche, richieste, suggerimenti. Insomma, inizierà un colloquio che intende contrastare il metodo del potere - che da sempre divide per comandare - cercando di unire per essere uomini liberi in un paese libero.
Se sei un magistrato o un avvocato, la tua partecipazione ci interessa in modo del tutto particolare, perché Avvocatura e Magistratura - le due facce della medaglia Giustizia - hanno oggi, con l'irrinunciabile contributo del mondo accademico, l'obbligo morale e politico di confrontarsi e collaborare, per superare gli sciocchi steccati che tanto giovano a chi non vuole affatto riformare la Giustizia.
Un vecchio proverbio russo dice: "Se il tuo cuore e' una rosa, la tua bocca dirà parole profumate". Se il tuo cuore e' democratico e vuole far progredire tutti, nella libertà, il tuo computer sicuramente troverà un po' di tempo da dedicare ai problemi della legalità e della giustizia.
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IL CSM CHE VERRA'

di Valerio FRACASSI

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento (Martedì 27 Luglio 2010 16:03)

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Cass. Civ. Sez. III sent. 16236 del 9 luglio 2010

Intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente "sovrano" (nel senso rigorosamente tecnico giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell'opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di interesse pubblico

L'articolo 1 comma II della Costituzione nell'affermare che " la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione ", presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici (articolo uno, primo comma, Costituzione), a tal fine predisposti dell'ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all'attività di informazione in questione

Il giornalismo d'inchiesta è l’ espressione più alta e nobile dell'attività di informazione; con tale tipologia di giornalismo, infatti, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli , per il rilievo pubblico delle stesse.

 

Ultimo aggiornamento (Sabato 10 Luglio 2010 19:21)

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Proc. n. 53/2008 R.G. - Sentenza del 28.5.2010 – Presidente Mancino – Estensore Berruti.

Doveri del magistrato – Indipendenza - Partecipazione all’attività di un partito politico – Divieto -  Magistrato fuori ruolo - Illecito disciplinare – Sussistenza.

 

L’inibizione per il magistrato a partecipare in modo continuativo ed organico all’attività di un partito politico, prevista quale illecito disciplinare esterno all’esercizio delle funzioni dall’art. 3 lett. h) del D. Lgs.vo n. 109/2006, si estende anche all’ipotesi in cui il magistrato si trovi destinato fuori del ruolo organico della magistratura, in quando anche nella predetta condizione risulta vulnerata l’indipendenza del magistrato, che deve sussistere quale valore primario previsto dalla Costituzione anche in caso di (temporaneo) mancato esercizio delle funzioni giudiziarie; (fattispecie relativa all’incarico di Presidente provinciale di un partito politico assunto dal magistrato fuori ruolo).

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Proc. n. 136/2009 R.G. - Sentenza del 4.6.2010 – Presidente Mancino – Estensore Fresa.

Doveri del magistrato nell’esercizio delle funzioni – Dirigente di ufficio giudiziario - Uso dell’automobile di servizio - Inosservanza delle norme regolamentari in materia – Utilizzo personale dell’autovettura all’esterno del distretto di appartenenza dell’ufficio – Esigenze di servizio – Sussistenza.
Doveri del magistrato nell’esercizio delle funzioni – Dirigente di ufficio giudiziario -  Utilizzo dell’autovettura da parte di congiunti – Esiguità del danno – Illecito disciplinare – Esclusione per scarsa rilevanza.

L’utilizzo di autovetture di servizio da parte di un Procuratore della Repubblica per raggiungere la propria abitazione sita in un distretto diverso rispetto all’ufficio di appartenenza, per quanto operato in violazione delle  disposizioni regolamentari dettate con circolare del Ministero della Giustizia e senza un formale provvedimento autorizzatorio derivante da esigenze di protezione, non concreta l’ipotesi disciplinare di cui all’art. 2 comma 1 lett. n) D. Lgs.vo n. 109/2006 quando – in ragione dell’attività requirente espletata dall’ufficio di Procura -  il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica abbia in precedenza riconosciuto la sussistenza di ragioni di sicurezza tali da indurre i magistrato a ritenere ragionevolmente che esigenze di ufficio e di sicurezza gli consentissero l’uso dell’autovettura di servizio per i suoi spostamenti quotidiani.
L’utilizzo di autovetture di servizio da parte del predetto magistrato per accompagnare propri congiunti, non imposta da motivi di sicurezza, laddove concreti in ragione dell’esiguità della distanza del percorso e l’episodicità della condotta un minimo aggravio di spesa, non configura alcun rilievo disciplinare, trattandosi di ipotesi di scarsa rilevanza di cui all’art. 3bis D. Lgs.vo n. 109/2006.

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GIOVANI MAGISTRATI E MANOVRA ECONOMICA : UN PENSIERO PER RIFLETTERE OLTRE LE BANALITA' STRUMENTALI

 

 

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