Nasce il Movimento per la Giustizia

Perche' "verdi" ?
Il "caso" FALCONE.
Le ragioni di un nuovo gruppo.

di Giovanni TAMBURINO
Nella seconda meta' degli anni 80 un piccolo gruppo di magistrati che militavano in Unicost si oppose alla logica che riduceva l' A.N.M. a mero contenitore di decisioni prese dalle correnti, conformemente a una logica che minava l'effettività dell'unita' associativa rendendola formale e vuota di contenuti. L'A.N.M. non era una sede aperta di riflessione e confronto sulla "politica" giudiziaria, bensì luogo dove le correnti depositavano i propri deliberati interni. E il fatto che "ci si contava" veniva scambiato per esercizio di democrazia.
L'occasione sorse in relazione alla nomina del presidente dell'A.N.M.
Nessuno contestava che la carica spettasse a Unicost, corrente di maggioranza relativa. Ma il candidato, Giacomo CALIENDO, era discusso per un comportamento tenuto, tempo prima, quand'era componente del C.S.M., in una vicenda che toccava la P2. Soprattutto allora (le liste di Gelli erano state scoperte nel 1981) l'atteggiamento verso la massoneria piduista non poteva non rappresentare un discrimine. Chi non aveva compreso il significato della vicenda (anche la magistratura era risultata pesantemente infiltrata dalla presenza massonico-gelliana) poteva forse rappresentare la magistratura?
Nessuno, si badi, addebitava a CALIENDO compromissioni con la P2. Ma aveva accettato di effettuare un intervento sui magistrati di Milano, chiestogli dal noto ZILLETTI in favore del banchiere CALVI, uomo di GELLI. Era evidente l'inopportunita' in quel frangente di scegliere lui a presidente dell'A.N.M.
Il disagio esisteva. Nessuno, pero', se ne faceva portavoce, nessuno lo manifestava, secondo il tipico stile di mormorare nei corridoi, ma non assumersi la responsabilità di ciò che si mormora. Tacevano per lo più i rappresentanti di altre correnti, succubi della falsa idea della non-interferenza negli affari interni di una corrente diversa dalla loro; tacevano i rappresentanti di Unicost pervasi dalla logica di campanile.
Unicost era, in fin dei conti, l'eterno correntone reduce di una mal digerita fusione tra impegno Costituzionale e Terzo potere. E "doveva" dare dimostrazione di forza. In questo contesto pochissime persone (Mario ALMERIGHI, Vito D'AMBROSIO, Enrico DI NICOLA, Ubaldo NANNUCCI, Memmo NATALONI, Giovanni TAMBURINO, Vladimiro ZAGREBELSKY e pochi altri) non tacquero. Fu una presa di posizione impopolare (eravamo tutti di Unicost) e difficile anche umanamente perche' nulla di personale ci opponeva a CALIENDO. Esponemmo le nostre ragioni in un drammatico dibattito in seno al comitato di coordinamento di Unicost. E le scrivemmo in un manifesto che rappresento' l'atto di nascita di un dissenso di metodo e sostanza. L'atto di nascita di quello che sarebbe diventato il "Movimento per la Giustizia".
Casualmente tale manifesto fu stampato su carta verde.
Da cio' il nome di "verdi" che, all'inizio, venne usato per designare anche con una punta spregiativa il piccolo gruppo di persone che avevano rotto la regola imperante della lottizzazione correntizia per riaffermare un dibattito aperto.
Come accade, gli "eretici" avevano posto un problema reale. Presidente dell'A.N.M. venne eletto Sandro CRISCUOLO, un collega di Unicost da tutti stimato e che, in tempi anche allora durissimi (che dimentica i quotidiani, ignobili attacchi contro la magistratura dello strapotente presidente del Consiglio dei ministri CRAXI ?), diede prova di grande dignita' e capacita'.
In seguito, tra il 1987-88, quello che era il dissenso comincio' a strutturarsi. Nacque un gruppo che si stacco' progressivamente da Unicost e nel quale confluirono altri colleghi, di diversa provenienza, in gran parte di M.I., che si riconoscevano nelle posizioni di Stefano RACHELI e diedero vita a Proposta.
Le ragioni di questa evoluzione furono varie.
Anzitutto la constatazione che in Unicost prevaleva l'intolleranza verso il dissenso interno di chi si sforzava di porre all'attenzione della maggioranza temi che sarebbero divenuti cruciali di li a poco: questione morale, efficienza degli uffici, controllo di professionalita', giustizia come servizio.
Toccammo con mano, allora, che il decantato pluralismo di Unicost cedeva alla volonta' di apparire gruppo egemone e compatto. La scarsa sensibilita' che incontrarono i richiami alla "questione morale", che fin da allora mostrava la propria consistenza (il rapporto massoneria-magistratura, ma anche la questione degli arbitrati, il clientelismo, le prassi incoerenti nelle nomine dei direttivi, le crepe profonde che apparivano in certi uffici, ecc.), ci fece comprendere che le correnti tradizionali, tutte, seppure in misura diversa e per ragioni diverse, erano spesso imprigionate da meccanismi che impedivano di affrontare senza reticenze i temi piu' urgenti e difficili della magistratura.
In secondo luogo una profonda divergenza sull'importanza della professionalità ci porto' a sostenere la candidatura di Giovanni FALCONE all'incarico di dirigente dell'ufficio istruzione di Palermo, nella nota contrapposizione con il candidato - palesemente meno idoneo per quel posto - Antonino MELI. Come noto, taluno, dall'interno del C.S.M., giunse a convincere MELI di revocare la piu' congeniale domanda per la presidenza di un Tribunale, al solo scopo di gettare la candidatura dell'allora anzianissimo magistrato contro quella di FALCONE.
Fu l'atteggiamento assunto in questa sconvolgente vicenda dalla maggioranza degli esponenti di Unicost e di M.I. nel C.S.M. maggioranza decisiva nel far prevalere la candidatura MELI su quella di FALCONE cio' che mostro' alla maggior parte di noi l'incompatibilita' della permanenza nelle correnti di provenienza. Di qui la nascita del Movimento per la Giustizia - Proposta '88, l'anno in cui i due gruppi diedero vita alla fusione.
A partire dal primo congresso, svoltosi quell'anno a Milano, le posizioni del gruppo sono diventate, in gran parte e in relativamente breve tempo, patrimonio diffuso nella magistratura, nonostante le iniziali fortissime resistenze, nonostante i tentativi, attuati persino con una precipitosa manipolazione della legge elettorale relativa al C.S.M. del 1990, di farci scomparire dalla scena della magistratura associata e dal C.S.M. , e nonostante il distacco, che tuttora rimane, tra l'apparente condivisione delle parole d'ordine del "movimento" e le prassi che spesso le tradiscono.
Torneremo ancora sulla breve, ma intensa storia del "Movimento".
In questa prima informazione, via internet, abbiamo voluto richiamare i fatti iniziali ed essenziali, che i colleghi piu' ,giovani probabilmente non conoscono e che forse anche taluni colleghi meno giovani conoscono

IL CSM CHE VERRA'

di Valerio FRACASSI

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento (Martedì 27 Luglio 2010 16:03)

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Cass. Civ. Sez. III sent. 16236 del 9 luglio 2010

Intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente "sovrano" (nel senso rigorosamente tecnico giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell'opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di interesse pubblico

L'articolo 1 comma II della Costituzione nell'affermare che " la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione ", presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici (articolo uno, primo comma, Costituzione), a tal fine predisposti dell'ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all'attività di informazione in questione

Il giornalismo d'inchiesta è l’ espressione più alta e nobile dell'attività di informazione; con tale tipologia di giornalismo, infatti, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli , per il rilievo pubblico delle stesse.

 

Ultimo aggiornamento (Sabato 10 Luglio 2010 19:21)

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Proc. n. 53/2008 R.G. - Sentenza del 28.5.2010 – Presidente Mancino – Estensore Berruti.

Doveri del magistrato – Indipendenza - Partecipazione all’attività di un partito politico – Divieto -  Magistrato fuori ruolo - Illecito disciplinare – Sussistenza.

 

L’inibizione per il magistrato a partecipare in modo continuativo ed organico all’attività di un partito politico, prevista quale illecito disciplinare esterno all’esercizio delle funzioni dall’art. 3 lett. h) del D. Lgs.vo n. 109/2006, si estende anche all’ipotesi in cui il magistrato si trovi destinato fuori del ruolo organico della magistratura, in quando anche nella predetta condizione risulta vulnerata l’indipendenza del magistrato, che deve sussistere quale valore primario previsto dalla Costituzione anche in caso di (temporaneo) mancato esercizio delle funzioni giudiziarie; (fattispecie relativa all’incarico di Presidente provinciale di un partito politico assunto dal magistrato fuori ruolo).

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Proc. n. 136/2009 R.G. - Sentenza del 4.6.2010 – Presidente Mancino – Estensore Fresa.

Doveri del magistrato nell’esercizio delle funzioni – Dirigente di ufficio giudiziario - Uso dell’automobile di servizio - Inosservanza delle norme regolamentari in materia – Utilizzo personale dell’autovettura all’esterno del distretto di appartenenza dell’ufficio – Esigenze di servizio – Sussistenza.
Doveri del magistrato nell’esercizio delle funzioni – Dirigente di ufficio giudiziario -  Utilizzo dell’autovettura da parte di congiunti – Esiguità del danno – Illecito disciplinare – Esclusione per scarsa rilevanza.

L’utilizzo di autovetture di servizio da parte di un Procuratore della Repubblica per raggiungere la propria abitazione sita in un distretto diverso rispetto all’ufficio di appartenenza, per quanto operato in violazione delle  disposizioni regolamentari dettate con circolare del Ministero della Giustizia e senza un formale provvedimento autorizzatorio derivante da esigenze di protezione, non concreta l’ipotesi disciplinare di cui all’art. 2 comma 1 lett. n) D. Lgs.vo n. 109/2006 quando – in ragione dell’attività requirente espletata dall’ufficio di Procura -  il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica abbia in precedenza riconosciuto la sussistenza di ragioni di sicurezza tali da indurre i magistrato a ritenere ragionevolmente che esigenze di ufficio e di sicurezza gli consentissero l’uso dell’autovettura di servizio per i suoi spostamenti quotidiani.
L’utilizzo di autovetture di servizio da parte del predetto magistrato per accompagnare propri congiunti, non imposta da motivi di sicurezza, laddove concreti in ragione dell’esiguità della distanza del percorso e l’episodicità della condotta un minimo aggravio di spesa, non configura alcun rilievo disciplinare, trattandosi di ipotesi di scarsa rilevanza di cui all’art. 3bis D. Lgs.vo n. 109/2006.

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GIOVANI MAGISTRATI E MANOVRA ECONOMICA : UN PENSIERO PER RIFLETTERE OLTRE LE BANALITA' STRUMENTALI

 

 

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