INCARICHI DIRETTIVI E PRECEDENTI DISCIPLINARI: UN "MATRIMONIO" POSSIBILE
Nel corso di questa consiliatura non sono mancate le occasioni in cui abbiamo stigmatizzato scelte del Consiglio Superiore da noi non solo non condivise, ma che ci sono sembrate anche lontane dai parametri normativi di riferimento e financo da razionali criteri di gestione organizzativa di un "sistema giustizia" che tutti declamano volere improntato a criteri di efficienza (imputando però sempre a cause esterne al circuito di autogoverno eventuali responsabilità ..).
Si è trattato di episodi evidenziati in una sigla "non ci posso credere" (naturalmente mutuata aliunde…) che abbiamo visto (purtroppo…) entrare nel dibattito consiliare, anche come segno di una contrapposizione spesso frontale in troppe, importanti decisioni dell'organo di governo autonomo della magistratura.
Pur avendo limitato la nostra "incredulità " a vicende che ci sono parse particolarmente significative, siamo costretti a riprendere questa particolare rubrica in occasione di alcune decisioni consiliari in materia (ancora….!!) di scelte per incarichi apicali, che ci appaiono sconcertanti per l'insufficiente attenzione destinata a valutazioni di carattere deontologico, che pure - a nostro avviso - dovrebbero avere un peso rilevante in sede di scelta dei dirigenti degli uffici giudiziari.
Così, per la nomina del Presidente di un tribunale piemontese, in un concorso per cui avevano presentato domanda 19 colleghi, abbiamo assistito (nonostante le nostre vibrate contestazione) all'arrivo in plenum di una proposta di maggioranza (rel. Lo Voi, e votata in commissione anche dai cons. De Nunzio, Meliadò e Di Federico) in favore di un collega gravato da ben due ammonimenti in sede disciplinare e che per di più, in conseguenza delle condotte poste a base di tali rilievi, aveva subito un ritardo nella progressione in carriera.
La natura degli addebiti (prestito di somma piuttosto considerevole ad interessi elevati a persona pregiudicata, ritardo di quasi sette anni nella gestione di un procedimento penale per omicidio colposo senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria), non avrebbero dovuto determinare dubbi sulla necessità di una ben più severa valutazione della posizione dell'aspirante all'incarico direttivo, privo per di più di precedenti esperienze direttive o semidirettive.
A questa proposta su contrapponeva quella per l'unico altro candidato in fascia che rivestiva l'incarico di Procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale: ma si tratta di valutazioni di mera opportunità (mai sino ad ora peraltro operate), che a nostro avviso non avrebbero potuto consentire la penalizzazione di un magistrato con oltre sedici anni di esperienza direttiva, e - in ogni caso - la prevalenza di chi ha riportato plurimi rilievi disciplinari su ogni altro collega aspirante all'incarico, in virtù esclusivamente dell'anzianità di carriera.
La vibrata discussione del plenum, innescata anche da un nostro intervento in cui abbiamo evidenziato l'unicità e la gravità della fattispecie, del tutto dissonante da uno specifico precedente per cui il medesimo magistrato era stato pretermesso (da questo stesso Consiglio) dalla fascia degli aspiranti per altro tribunale della medesima regione, ha determinato la reazione di chi ha sostenuto che la commissione aveva formulato invece la migliore proposta possibile (??!).
Il risultato del voto finale sulla richiesta di ritorno in commissione (per una più che opportuna rivisitazione della procedura concorsuale, che in ogni caso però determinerà considerevoli ritardi nella copertura del posto direttivo) ha del tutto ribaltato l'esito del voto in commissione, e si è avuto così un esito positivo con 11 voti favorevoli (Movimento, MD, Berlinguer, Devoto, Marvulli), 5 contrari e 4 astensioni.
Solo a pochi giorni di distanza da questa decisione, abbiamo dovuto però registrare quella in favore di altro magistrato per l'incarico di Presidente della sezione gip/gup di un importante tribunale, preferito dalla consueta maggioranza del plenum (M.I., Unicost e laici del Polo) ad altro aspirante, con attribuzione al primo del massimo punteggio in tutti i parametri valutativi (merito e attitudini), nonostante un parere non unanime del Consiglio Giudiziario e la sanzione disciplinare della censura irrogatagli per gravi negligenze nell'esercizio proprio delle funzioni di gip del medesimo tribunale, che lo avevano indotto ad archiviare un procedimento penale a carico di un collega meritevole di ben altri approfondimenti.
Anche in questo caso si è inteso dare prevalenza al dato anagrafico, ma del tutto irragionevolmente trascurando la presenza di una censura disciplinare, inopinatamente "evaporata" perchè inidonea a ridurre i punteggi valutativi nei parametri previsti dalla circolare, e di conseguenza ritenuta del tutto ininfluente in sede di scrutinio per un incarico semidirettivo.
Nella circolare in materia di incarichi direttivi è esplicitamente previsto che "le condanne disciplinari sono di regola preclusive del conferimento dell'ufficio in caso di irrogazione della sanzione della censura irrogata per fatti commessi nell'ultimo decennio.." (ma si è visto come in precedenza il collega proposto per la presidenza di un tribunale non aveva riportato la censura bensì.. … due ammonimenti).
Nella seconda fattispecie, pur in presenza questa volta della sanzione della censura, devesi considerare che ci si trovava di fronte ad un concorso per un incarico semidirettivo (e non direttivo, per cui avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione richiamata).
Tutto formalmente ineccepibile quindi? A noi sembra proprio di no, sia per l'inadeguatezza dell'analisi comparativa svolta (risoltasi in entrambi i casi in danno di colleghi privi di alcun rilievo disciplinare), sia (e soprattutto) per l'insufficiente attenzione riservata in queste decisioni all'esame del profilo deontologico, che pur sempre costituisce patrimonio di riferimento necessario del magistrato, tanto più se valutato ai fini dell'attribuzione di un incarico direttivo o semidirettivo.
Non ci sono occasioni in cui le componenti associative manchino di richiamare l'attenzione sul tema deontologico: peccato che poi si determinino così deplorevoli amnesie proprio quando si tratta di porre in essere condotte con immediate ed affatto trascurabili ricadute di estrema concretezza.