Penale

PARTE CIVILE E ASTENSIONE DALLE UDIENZE

Pubblichiamo l'ordinanza dibattimentale 18.03.2011, con cui Il Tribunale di Bari - Sez distaccata di Acquaviva delle Fonti ha trattato il tema della richiesta di rinvio dell'udienza da parte del solo difensore della parte civile, per adesione all'astensione dalle udienze proclamata da associazione di categoria.

N. 49/2010 Reg. gen. Acquaviva delle Fonti

 

T R I B U N A L E   D I  B A R I

Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti

 

ORDINANZA

Il Giudice

Esaminata la dichiarazione di astensione trasmessa dall’avv. Andrea Calderoni del foro di Roma, difensore della parte civile, con cui si chiede il differimento dell’udienza odierna, nell’ambito del procedimento a carico di Carbonara Giuseppe;

sentite le parti,

osserva

Alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e – ancor prima – da quella costituzionale, la richiesta di differimento non può essere accolta.

Va preliminarmente affermato che, nell’ambito del processo penale, la rilevanza dell’impedimento a comparire è diversa a seconda che si tratti del difensore della parte civile o di quello dell’imputato.

Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 217/2009 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420 ter , comma 5°, e dell'art. 484, comma 2° bis , cod. proc. pen.,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Afferma la corte che la scelta legislativa di non estendere al difensore della parte civile il diritto al differimento dell'udienza, previsto, invece, per il difensore dell'imputato, non è irragionevole se si considera il differente rilievo degli interessi di cui l'imputato e la parte civile sono portatori, la diversa natura degli scopi perseguiti e l’eterogeneità delle posizioni processuali. La non irragionevolezza della questione deve essere affermata anche con riguardo all'esigenza di tutelare l'interesse alla speditezza del processo penale, che sarebbe compromesso dalla previsione del diritto al rinvio anche per il difensore della parte civile. Non sussiste, poi, la lesione del diritto di difesa, sia perché il difensore della parte civile può nominare un sostituto, sia perché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non rappresenta l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione della parte civile, stante l'esistenza di percorsi giudiziari alternativi.

Pare incongruo a questo giudice attribuire a una libera scelta del difensore (aderire o non aderire a un’astensione collettiva), non inquadrabile come impedimento (cfr. Cass. Pen., Sez. 2a, n. 20574 del 12/2/2008 - 22/5/2008, Rosano) un’efficacia cogente rispetto alla richiesta di differimento, laddove tale obbligo di rinvio non sussiste neanche in caso di impedimento, ancorché legittimo e assoluto. Né il rinvio potrebbe considerarsi concesso, ex art. 159 n. 3 c.p.p., su richiesta della parte: la norma, infatti, prevede che in tali casi la prescrizione rimane sospesa per l’intero periodo del differimento (e non per soli sessanta giorni), conseguenza che la già citata sentenza n. 20574/2008 ha affermato verificarsi in caso di astensione del difensore dell’imputato. Ove, però, tale conseguenza venisse a concretizzarsi a seguito dell’astensione del difensore di parte civile, si perverrebbe al risultato – certo inaccettabile – di una dilatazione del termine prescrizionale dovuta a una scelta unilaterale non già dell’imputato o del suo difensore, ma della sua “controparte” processuale.

Né può valere a fondare una diversa decisione il riferimento al diritto di sciopero, avendo sempre la S.C. chiaramente affermato che l'astensione collettiva non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost., trattandosi invece di una "libertà" riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione (art. 18 Cost.) che trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e, cioè, nel diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost. e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione, inclusa la ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Pen., Sez. 3a, n. 17269 del 21/3/2007 - 7/5/2007, Musaj ed altri; nella specie, la dichiarazione di adesione all'astensione del difensore del ricorrente veniva resa in un processo a carico anche di altri imputati i cui difensori avevano, al contrario, formulato richiesta, da equipararsi ad istanza avanzata direttamente dai loro assistiti, di celebrazione del processo, esattamente come accaduto per l’odierno procedimento).

Per tali ragioni la richiesta di differimento deve essere disattesa.

 

P.Q.M.

Viste le norme citate in premessa

RIGETTA

l’istanza di differimento e dispone procedersi oltre nel dibattimento.

Acquaviva delle Fonti, 18.3.2011

IL GIUDICE

(dr. Giuseppe Battista)

 

 
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