Il punto su...

Ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali

Stralcio da una relazione di Mario Fresa riguardante la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul concetto di giustificabilità.

 

.... Nel merito della configurabilità dell’illecito disciplinare ascritto, può essere allora evidenziato che, come più volte sancito dalla Suprema Corte - anche nel sistema disciplinare abrogato, come in quello vigente - il ritardo nel deposito dei provvedimenti, soprattutto se reiterato, sistematico e prolungato, in una misura che per quantità dei casi ed entità dei tempi del deposito è tale da violare la soglia della ragionevolezza e giustificabilità, comporta, di per sé, la lesione del prestigio dell’ordine giudiziario e, implicando la violazione di specifiche norme che impongono al riguardo l’osservanza di tempi precisi, vale ad integrare gli estremi obiettivi dell’illecito. Sicché, in tale prospettiva, la difficile situazione dell’ufficio giudiziario di appartenenza, la inesigibilità dei carichi di lavoro, così come in genere le altre prospettazioni difensive, possono costituire causa di giustificazione o attenuante solo se i ritardi non superino i predetti limiti, in quanto l’efficacia scriminante di detti carichi cessa quando quel ritardo finisca per assumere la valenza di un diniego di giustizia lungamente protratto che la coscienza sociale percepisce come sintomo di inefficienza intollerabile, specie alla luce dell’obbligo di rispetto dei tempi processuali, necessario per assicurare “la ragionevole durata” legale del processo imposta dall’art. 111 Costituzione (cfr. Cass. civ., sez. un., 18 giugno 2010 n. 14697 (Rv. 613533); Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2009 n. 27290 (Rv. 610440); Cass. civ., sez. un., 5 marzo 2009 n. 5283 (Rv. 607046); Cass. civ., sez. un., 1 ottobre 2007 n. 20602 (Rv. 598931); Cass. civ., sez. un., 23 agosto 2007 n. 17916 (Rv. 598260); Cass. civ., sez. un., 27 luglio 2007 n. 16627 (Rv. 598256); Cass. civ., sez. un., 4 ottobre 2005 n. 19347 (Rv. 583007); Cass. civ., sez. un., 22 dicembre 2004 n. 23738 (Rv. 578374); Cass. civ., sez. un., 12 ottobre 2004 n. 20133 (Rv. 577662); Cass. civ., sez. un., 23 luglio 2004 n. 13904 (Rv. 574945); Cass. civ., sez. un., 11 settembre 2003 n. 13355 (Rv. 566769 e 566768); Cass. civ., sez. un., 19 novembre 2002 n. 16265 (Rv. 558583); Cass. civ., sez. un., 22 settembre 2000 n. 1039 (Rv. 540436); a questi principi, si sono costantemente uniformate numerose decisioni di merito: cfr., tra le più recenti, CSM, sez. disc., 12 marzo 2010, n. 53; CSM, sez. disc., 20 novembre 2009 n. 165; 9 novembre 2009 n. 146; 9 ottobre 2009 n. 126; 3 luglio 2009 n. 94).

In particolare, con riferimento all’eventuale “onerosità” dei carichi di lavoro, la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 23 dicembre 2009 n. 27290, cit.) ritiene che “l'onerosità del carico di lavoro del magistrato può assumere valore esimente del ritardo nel deposito dei provvedimenti solo nei limiti della ragionevolezza, sicché, ove, per numero dei casi ed entità dei tempi di deposito, detti limiti risultino superati, la lesione del prestigio dell'ordine giudiziario è di per sé integrata, senza possibilità alcuna di giustificazione. (Fattispecie di deposito di trecentosessanta sentenze penali effettuato con ritardi tra i cento e i quattrocento giorni nel vigore, oltre che del d.lgs. n. 511 del 1946, anche del d.lgs. n. 109 del 2006)”.

Sempre con riferimento ai carichi di lavoro è stato ancora più recentemente ribadito (Cass., sez. un., 18 giugno 2010 n. 14697, cit.) che “il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora risulti, oltre che reiterato e grave, anche ingiustificato, come tale intendendosi in ogni caso il ritardo che leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, mentre la scarsa laboriosità del magistrato, che è indice di non giustificabilità del ritardo, non costituisce "condicio sine qua non" ai fini della configurabilità dell'illecito. Perché quest'ultimo sia integrato, comunque, diversamente da quanto avveniva sotto la vigenza dell'art. 18 del r.d. lgs. 31 maggio 1946, n. 511, non occorre un'indagine in ordine alla compromissione del prestigio dell'Ordine giudiziario o sul venir meno della fiducia e della considerazione di al il magistrato deve godere, atteso che tali aspetti non fanno più parte del fatto tipico che dà corpo alla violazione disciplinare”.

Per l’estrema importanza che la sentenza da ultimo citata riveste in tema di qualificazione giuridica dell’illecito disciplinare del ritardo nel deposito di provvedimenti giurisdizionali, sembra opportuno riportarne un ampio stralcio della motivazione: “… Il principio di diritto applicato dal giudice disciplinare riflette una giurisprudenza formatasi in relazione alla previsione del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18, che configurava l'illecito disciplinare nel comportamento del magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario. La genericità di tale previsione, infatti, consentiva di qualificare come illecito disciplinare il ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari solo subordinatamente alla condizione che ciò facesse venir meno la fiducia e la considerazione di cui il magistrato deve godere, o compromettesse il prestigio dell'ordine giudiziario. Il quadro normativo ha subito, però, un radicale mutamento a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, che con gli artt. 1 - 4 ha provveduto alla sistematica tipizzazione dell'illecito disciplinare del magistrato, eliminando gli elementi di valutazione discrezionale dell'idoneità della condotta tipizzata a ledere il bene tutelato. Di tale mutato quadro normativo non ha tenuto conto l'impugnata sentenza, che ha inserito nel fatto tipico previsto dalla legge elementi ad esso estranei nel nuovo quadro normativo, condizionando la sussistenza dell'illecito all'accertamento della scarsa laboriosità o negligenza dell'incolpato e richiedendo la valutazione della complessiva organizzazione dell'ufficio di appartenenza e di tutte le funzioni espletate dal magistrato, oltre a quelle interessate dal ritardo del deposito.

Questa corte, peraltro, ha già avuto occasione di affermare ripetutamente che il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari integra l'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), qualora risulti reiterato, grave e ingiustificato, mentre la scarsa laboriosità del magistrato, quale indice di non giustificabilità del ritardo, non costituisce condicio sine qua non ai fini della configurabilità dell'illecito (Sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20602, 16 luglio 2009 n. 16557). Ne deriva che il principio di diritto applicato nell'impugnata sentenza si è tradotto in una violazione della norma la cui violazione è stata contestata, contenuta nel D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q). Per la citata disposizione, costituisce illecito disciplinare del magistrato il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, ricorrendo il quale l'illecito disciplinare deve ritenersi consumato, indipendentemente da ogni altro criterio di valutazione. Laddove poi non ricorra l'ipotesi contemplata nella seconda parte della citata disposizione - per cui si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto - la gravità del ritardo reiterato e non altrimenti giustificato non richiede una specifica dimostrazione. Circostanze di fatto quali l'eccessivo carico di lavoro possono bensì valere da causa di giustificazione, ma, fermo restando che esse devono essere adeguatamente dimostrate dall'incolpato (Cass. Sez. un. 27 luglio 2007 n. 16627), la soglia di giustificazione deve ritenersi sempre superata in concreto, quando il tempo di ritardo leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, di cui alle norme costituzionali e sovranazionali vigenti, esponendo lo Stato italiano ad una possibile condanna per opera della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cass. Sez. un. 27 luglio 2007 n. 16627; 23 agosto 2007 n. 17916)”.

Alla luce di questa sentenza, dovrebbe ritenersi definitivamente superata la meno recente giurisprudenza formatasi nel vigore del sistema disciplinare abrogato, in parte richiamata dal ricorrente (alla quale, potrebbe aggiungersi, Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 1999, n. 94 (Rv. 523416).

Peraltro, non confligge con il più recente orientamento di legittimità, la considerazione che, quando il ritardo non è di per sé “irragionevole”,  “… ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure trovi giustificazione in situazioni particolari (che l'incolpato deve tempestivamente dedurre in sede di procedimento disciplinare attivando così il potere-dovere della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura di accertarne la veridicità probatoria) collegate alla complessiva situazione di lavoro del magistrato tenendo presente i profili qualitativi e quantitativi nonché gli aspetti inerenti la complessiva organizzazione dell'ufficio e le funzioni (ordinarie e, eventualmente, straordinarie) svolte dal magistrato” (Cass. civ., sez. un., 23 agosto 2007, n. 17919 (Rv. 598262); cfr. nello stesso senso, Cass. civ., sez. un., 12 luglio 2004, n. 12875 (Rv. 575867); Cass. civ., sez. un., 18 ottobre 2002, n. 14832 (Rv. 557988); Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2002, n. 2626 (Rv. 552473); Cass. civ., sez. un., 12 maggio 2001, n. 195 (Rv. 546615); Cass. civ., sez. un., 29 dicembre 2000, n. 1334 (Rv. 542906); Cass. civ., sez. un., 22 settembre 2000, n. 1039 (Rv. 540435)).

In questa ottica, dunque, la mancata e adeguata valutazione delle prospettazioni del ricorrente, attinenti - come è dato di leggere nella stessa sentenza impugnata - al deficit di organico e di personale amministrativo in cui verserebbe da anni l'ufficio di appartenenza, al suo personale impegno di lavoro e all’impegno quale componente della commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense (ma v. sul punto Cass. civ., sez. un., 5 marzo 2009, n. 5283 (Rv. 607046) in ordine alla irrilevanza dell’impegno extragiudiziario ove il magistrato, prima di accettarlo non abbia rappresentato agli organi conferenti la difficoltà di svolgerlo per l’eccessivo carico di lavoro giudiziario), potrebbero assumere rilievo soltanto nella misura in cui si ritenesse che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente argomentato in relazione alla “irragionevolezza” dei ritardi addebitati. Invero, il ritardo nel deposito dei provvedimenti, se prolungato in una misura che per quantità dei casi ed entità dei tempi del deposito è tale da violare la soglia della ragionevolezza e giustificabilità, implicando la violazione di specifiche norme che impongono al riguardo l’osservanza di tempi precisi, vale ad integrare - come si è visto - gli estremi obiettivi dell’illecito di cui alla lett. q), primo comma, dell’art. 2 d.lgs. n. 109/2006. Sicché, i ritardi potrebbero essere giustificabili soltanto se non superino tali limiti di ragionevolezza e non assumano la valenza di un diniego di giustizia lungamente protratto, con riferimento ai parametri sanciti sia dalla nostra Costituzione (art. 111), sia dalla Corte europea per la salvaguardia per i diritti dell’uomo.

 
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