Opinioni
Si è svolto a Roma, lo scorso 5 aprile presso il Residence di Ripetta il convegno intitolato “Avvocati e Magistrati sull’attuazione del giusto processo”, indetto dall’Unione Camere Penali e dall’ANM con la partecipazione dei professori Mario Chiavario, Paolo Ferrua, Glauco Giostra, dei colleghi Nello Rossi, Marcello Maddalena, Federico Cafiero De Raho, Guido Lo Forte, degli avvocati Ettore Randazzo (Presidente UCP), Paolo Trombetti, Umberto Bruni, Paolo Giacomazzo, Valerio Spigarelli, Roberto D’Errico, degli onorevoli Anna Finocchiaro (DS) e Giuseppe Gargani (FI). Vi ho preso parte con una comunicazione in tema di notificazioni, nullità, inutilizzabilità, inviata per la pubblicazione al sito del Movimento(nella sezione DOWNLOAD). Qui si vuole dar conto in estrema sintesi del significato dell’iniziativa e delle principali idee emerse. Quanto al primo aspetto, sono state sottolineate sin dai primi interventi (Chiavario, Rossi, Trombetti) l’opportunità ed anzi la necessità di un confronto diretto tra tutte le componenti del mondo del diritto - magistratura, avvocatura, università, politica - sui temi del processo penale e della giustizia in generale allo scopo di affrontare, al di là di sterili contrapposizioni di schieramento, i nodi del sistema giudiziario e di dialogare con franca concretezza in ordine alle possibili soluzioni. Dagli interventi e dalle relazioni sono emersi punti di convergenza e di dissidio tra le diverse componenti del confronto, ben rappresentate da tutti i relatori. Si registra una comunità di intenti circa gli obiettivi da perseguire, ovvero l’adozione di un processo garantito ed efficiente, cioè capace di raggiungere i fini che gli sono istituzionalmente propri. Si è convenuto che tra i principi fondanti del processo accusatorio è da annoverare il suo scopo conoscitivo, di accertamento del fatto (Ferrua), mentre è inaccettabile una visione “sportiva” del processo e della giustizia. Pieno accordo circa il valore fondamentale del principio di contraddittorio, che nessuno, tantomeno la magistratura, vuole mettere in discussione (Ferrua, Bruti, Rossi). Particolarmente importanti tre affermazioni essenziali a livello teorico: a) il cosiddetto “principio” di formazione della prova nel contraddittorio delle parti, non è, in realtà, un principio del processo (come tale suscettibile di espansione tendenzialmente illimitata, comprimibile solo attraverso la realizzazione di altri principi, ma insuscettibile di eccezioni vere e proprie), ma una regola (come tale suscettibile di eccezioni: art. 111 comma 5 cost.) (Ferrua); b) il principio di ragionevole durata del processo non è principio fondante il processo stesso - perciò si pone in posizione inferiore rispetto agli altri principi (difesa, contraddittorio in generale, imparzialità e terzietà del giudice) -, ma sua caratteristica essenziale di tipo modale che, per essere realizzata, necèssita di conformare in maniera particolare gli altri principi (Ferrua, Rossi); c) il processo “giusto” è quello che contempera organicamente in un bilanciamento razionale ed armonico i principi contrapposti che si contendono l’area del processo penale (Chiavario, Ferrua). Si è osservato che la ragionevole durata del processo rischia di essere utilizzata come grimaldello per scalzare altre importanti garanzie (Spigarelli), ma si è replicato che oggi quel principio è stato inserito in costituzione sicchè è legittimo riflettere a fondo e proporre tutte le soluzioni necessarie alla sua attuazione. In punto di coerenza nella realizzazione del principio di contraddittorio il collega Maddalena ha rappresentato due aporie: a) non è possibile affermare che il metodo del contraddittorio per la prova sia l’unico a poter garantire conoscenze valide e che invece gli atti a contenuto probatorio formati unilateralmente dalle parti siano ontologicamente inaffidabili, poichè altrimenti di questi ultimi non si dovrebbe poter fare alcun uso, mentre invece esso è costituzionalmente consentito (art. 111 comma 5 cost.); b) ogni qualvolta, come spesso accade specie nei processi più impegnativi, si raccoglie la prova nell’incidente probatorio, è contraddittorio che gli accusati, dopo aver visto soddisfatto il loro diritto al contraddittorio, possano anche usufruire dello sconto di pena derivante dalla scelta dei riti alternativi. Sia Maddalena che Bruti e Lo Forte hanno proposto il tema del contraddittorio inquinato, come situazione in cui il metodo dialettico si dimostra incapace di raggiungere il suo scopo gnoseologico. Vi è stato chi ha manifestato perplessità sul c.d. “doppio binario” per i processi di criminalità organizzata, ammettendolo solo eventualmente su questioni che non coinvolgano la formazione della prova (Giostra), od escludendolo in toto (Randazzo). Si è convenuto che non è compito del giudice nel processo proporsi scopi di “lotta alla mafia”, ma che è certamente compito del legislatore e più in generale dell’ordinamento rapprestare tutti i mezzi, anche di tipo processuale, per contrastare efficacemente il fenomeno (Bruti, Giostra). Sul tema della prescrizione si è registrata la critica, da parte dell’avv. Giacomazzo, ai progetti di legge presentati al riguardo (progetto Kessler ed altri e distinzione dei termini di prescrizione del reato e dell’azione), sottolineandosi per un verso la lunghezza notevole dei termini oggi previsti e, per altro verso, che l’eliminazione o l’attenuazione del deterrente rappresentato dalla prescrizione potrebbe allungare ancora di più i processi (Trombetti). Si è convenuto però che l’attuale disciplina della prescrizione dà luogo a fenomeni patologici, quali le impugnazioni meramente dilatorie e strumentali; che la rivisitazione della disciplina deve avvenire sulla base di una analisi approfondita degli interessi sostanziali e processuali tutelati dalla prescrizione a partire dalla quale eliminare gli effetti patogeni dell’attuale disciplina (Chiavario, Giostra, Cafiero De Rhao). L’on. Finocchiaro si è detta convinta dell’efficacia del progetto Kessler ed ha annunciato che a breve ne sarà chiesta la trattazione. Si registra un generale accordo sul fatto che l’obiettivo di costruire un processo efficiente e garantito può essere raggiunto solo utilizzando un approccio concentrato ed organico. A tal proposito occorrerebbe convenire sul concetto di “comune cultura della giurisdizione” individuandola nel cogliere la giurisdizione stessa come “programmazione (o funzione) condizionale e non di scopo” (Giostra,citando Lhuman). Di qui l’estraneità alla cultura della giurisdizione dell’atteggiamento del giudice che, giudicando nel processo, persegue uno scopo ad esso estraneo; del pubblico ministero che si presenta come imparziale, mentre, essendo parte, indirizza istituzionalmente la sua azione al perseguimento di uno scopo; del difensore che scredita l’accusatore od il giudice, attribuendo loro - nel mentre stanno esercitando correttamente la loro funzione - uno scopo estraneo; del difensore che, mentre esercita il suo ministero, fa tradurre in legge le eccezioni che propone al Tribunale. Sono stati richiamati gli argomenti sui quali si registrano i maggiori contrasti (posizione del pubblico ministero, accesso alla formazione, questione della professionalità, organizzazione degli uffici, Consigli giudiziari), osservando che si tratta di problemi a monte del processo (Giostra). Di qui la proposta di iniziare il dialogo sulle grandi aree (macrostrutture) che caratterizzano il processo: depenalizzazione sostanziale e processuale (querela, irrilevanza del fatto, archiviazione condizionata); rapporto indaginidibattimento; giudizi speciali (patteggiamento allargato); rapporto tra giudizio orale di primo grado e giudizio scritto in secondo grado; la disciplina della prescrizione. Convenendo su tale metodo di confronto, l’On. Finocchiaro ha però avvertito che il clima di sereno confronto che ha caratterizzato il convegno non connota allo stesso modo il dibattito politico, attualmente attraversato da forti tensioni. In chiusura l’avv. Randazzo ha incalzato il governo e la maggioranza sul tema della separazione delle carriere criticando il “maxiemendamento” come provvedimento irragionevolmente compromissorio rispetto all’obiettivo della separazione delle carriere, mentre l’on. Gargani ha mantenuto ferma la posizione della maggioranza parlamentare in proposito, sottolineando, tra l’altro, che è assai difficile al giorno d’oggi vedere il giudice come mero risolutore di controversie secondo modalità puramente tecniche e che deve invece essere colta la ineludibile valenza politica delle sue decisioni, con conseguente necessità di incrementarne l’imparzialità sia sotto il profilo effettivo che dell’apparenza. Angelo Mambriani
 
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