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DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n.28
Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
(GU n. 45 del 24-2-2003)

 testo in vigore dal: 24-2-2003

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
    Vista   la   legge   13  dicembre  1989,  n.  401,  e  successive
modificazioni;
    Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di contrastare la
recrudescenza  di  episodi di violenza in occasione di manifestazioni
sportive,   prevedendo  misure  idonee  a  prevenire  e  reprimere  i
comportamenti particolarmente pericolosi;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

    1. All'articolo  8  della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401, e
successive  modificazioni,  i  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater sono
sostituiti dai seguenti:
    "1-bis.  Oltre  che  nel caso di reati commessi con violenza alle
persone  o  alle  cose  in  occasione  o  a  causa  di manifestazioni
sportive,  per  i  quali  e'  obbligatorio o facoltativo l'arresto ai
sensi  degli  articoli  380  e  381  del  codice di procedura penale,
l'arresto   e'   altresi'   consentito  nel  caso  di  reati  di  cui
all'articolo  6-bis,  comma  1,  e all'articolo 6, commi 1 e 6, della
presente legge.
    1-ter.  Nei  casi  di cui al comma 1-bis, quando non e' possibile
procedere  immediatamente  all'arresto  per  ragioni  di  sicurezza o
incolumita'  pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai
sensi  dell'articolo  382  del  codice  di  procedura penale colui il
quale,  sulla  base  di  documentazione  video fotografica o di altri
elementi  dai  quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore,
sempre  che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla
sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.
    1-quater.  Quando  l'arresto  e' stato eseguito per uno dei reati
indicati  dal  comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli
274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.".
    2. Sono  soppressi  il  secondo  ed  il terzo periodo del comma 6
dell'articolo  6  della  legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni.
Art. 2. 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere
 per la conversione in legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2003
 


 
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