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Associazione

Statuto

Art. 1

Esiste un’associazione denominata: "MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA – ARTICOLO 3 - ETS"

L’Associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del codice civile.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, solo a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’ente utilizzerà l’acronimo "ETS" nella propria denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.

Pertanto fino all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è fatto divieto all’Associazione dell’utilizzo dell’acronimo "ETS" e, quindi, fino a tale momento la stessa utilizzerà solo la denominazione “MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA- ART.3” nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.

Art. 2

L’associazione ha la sua sede in Roma, presso l’A.N.M., Piazza Cavour, Palazzo di Giustizia, 00193.

L’Associazione ha durata indeterminata.

Art. 3 Scopi

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l’esercizio in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare, l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della lettera d) dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017;
  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (con esclusione della stampa di giornali quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi della lettera i) del primo comma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
  3. formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi della lettera g) dell’art. 5 D. Lgs. 117/2017;
  4. promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli, ai sensi della lettera v) del primo comma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
  5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi della lettera h) dell’art. 5 D. Lgs. 117/2017.

In particolare, l’Associazione persegue le suddette finalità e svolge le attività di interesse generale mediante la realizzazione di azioni volte, in via esemplificativa e non esaustiva a svolgere e promuovere una riflessione e un impegno politico culturale sui problemi della giurisdizione, nonché di contribuire al miglioramento del "servizio Giustizia" attraverso:

  1. la valorizzazione e la difesa dei principi costituzionali dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario (e, quindi, dei singoli magistrati), in quanto principi irrinunciabili per garantire la vita democratica e la legalità nel Paese;
  2. l’analisi delle cause reali delle disfunzioni della giustizia e l’individuazione degli strumenti idonei a porvi rimedio; a tal fine l’Associazione reputa necessaria l’apertura al confronto ed al contributo di quelle componenti della società, esterne alla magistratura, che, anche in forme ed aggregazioni nuove, avvertono la necessità di un giudice libero da condizionamenti e del tutto coerente con il modello costituzionale;
  3. l’affermazione del carattere preliminare e fondamentale della "questione morale", intesa come conformità della condotta e delle scelte individuali e collettive ai principi ideali ed alle regole della deontologia professionale, come rifiuto di ogni collateralismo con centri di interesse o di potere, politici ed economici, atti a comprimere l’indipendenza ed il ruolo di garanzia della magistratura;
  4. lo sviluppo delle iniziative in grado di incrementare e privilegiare la professionalità del giudice (intesa come capacità, terzietà ed indipendenza);
  5. il sostegno concreto dei soci magistrati all’attività dell’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) con il fermo impegno a contrastarne degenerazioni interne e a favorire la tutela nella loro effettività del prestigio e del rispetto della funzione giudiziaria, richiamati dall’art. 2 dello statuto dell’A.N.M.

L’Associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art. 97 del D. Lgs. 117/ 2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Al Consiglio Direttivo compete deliberarne la loro individuazione.

Art. 4 Soci

Possono divenire soci tutti coloro che, condividendo gli scopi dell’Associazione e non trovandosi nelle cause di incompatibilità previste dal successivo art. 5, abbiano chiesto ed ottenuto l’iscrizione ai sensi dell’art. 6.

Art. 5 Incompatibilità

Non possono essere soci dell’Associazione (e se già associati vengono esclusi):

  1. gli aderenti ad associazioni riservate. È considerata riservata la massoneria e ogni associazione che non consente la conoscibilità dell’elenco dei soci, dello Statuto, delle fonti di finanziamento, che non abbia una sede pubblica;
  2. i magistrati iscritti a partiti politici;
  3. i magistrati che accettino incarichi extragiudiziari, che per modalità di conferimento ed oggettivo contenuto risultino gravemente inopportuni in rapporto ai doveri di indipendenza e di imparzialità della funzione giudiziaria;
  4. i magistrati che svolgano attività in competizioni elettorali e in iniziative pubbliche in termini e con modalità incompatibili con quelle indicate dagli organi di rappresentanza.

Art. 6 Iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere formulata per iscritto e deve contenere la dichiarazione di accettazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione, nonché di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal precedente art. 5.

Le domande di iscrizione sono valutate dal consiglio direttivo, che delibera a maggioranza secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolte, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l’interessato può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea degli Associati o un altro Organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L’Associato deve versare la quota di Associazione, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, al momento dell’ammissione. L’Associazione è ispirata ai principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati e di elettività delle cariche associative.

Art. 7 Perdita della qualità di socio

La qualifica di Associato deve risultare dal libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde per le seguenti cause:

  1. recesso volontario;
  2. mancato versamento della quota annuale, decorso un anno dalla scadenza dell’anno solare cui essa si riferisce;
  3. perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
  4. provvedimento motivato di esclusione per coloro che per comportamenti tenuti attività svolte cariche rivestite non diano sufficienti garanzie di assoluta libertà e indipendenza nelle valutazioni e nelle scelte ovvero per gli ulteriori motivi previsti dallo Statuto dell’A.N.M.

Il recesso dall’associazione deve essere comunicato per lettera al Consiglio Direttivo e produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della data di spedizione.

L’esclusione viene deliberata dall’assemblea degli Associati, per i motivi di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma a maggioranza assoluta dei soci.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata all’associato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della delibera. Avverso il provvedimento di esclusione l’Associato interessato può proporre ricorso all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 8 Patrimonio e finanziamenti

Il patrimonio è costituito da:

  1. dal patrimonio iniziale dell’Associazione risultante dall’atto costitutivo;
  2. da ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate;
  3. dai contributi dei soci, i quali sono tenuti versare la quota annualmente fissata dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni esercizio.

Il Consiglio Direttivo delibera sui tempi e i modi dei pagamenti della quota associativa.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9 Donazioni

L’associazione può accettare donazioni dai suoi Associati. Non può accettare donazioni da terzi, se non su delibera del Consiglio Direttivo, previo conforme parere del Collegio dei Probiviri.

Art. 10 Organi sociali

Sono organi dell’associazione a livello centrale: l’Assemblea generale dei soci, il Presidente, il Segretario Generale, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, l’Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

Art. 11 Assemblea dei soci

L’assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l’anno, di regola entro il mese di marzo. Ad essa hanno diritto di partecipare tutti i soci che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli Associati.

Art. 12 Attribuzioni dell’Assemblea

L’Assemblea discute i problemi generali della giustizia al fine di individuare le iniziative culturali del Movimento tese al necessario coinvolgimento della società civile sui fini dell’associazione.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. Approva il bilancio;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sull’esclusione degli Associati;
  6. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
  7. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. delibera lo scioglimento, la trasformazione la fusione o la scissione dell’Associazione;
  9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 Convocazione dell’Assemblea

L’assemblea è convocata dal Presidente su conforme decisione del Consiglio Direttivo, che provvede alla formulazione dell’ordine del giorno.

Il Presidente deve anche convocare assemblee straordinarie, aventi ad oggetto, tra l’altro, la delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto e la delibera sullo scioglimento, la trasformazione la fusione o la scissione dell’Associazione, tutte le volte che ne facciano richiesta, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo oppure un decimo degli associati.

L’avviso di convocazione con ordine del giorno deve essere comunicato agli associati con modalità telematiche atte a documentarne l’avvenuta ricezione.

Ciascun socio deve ricevere comunicazione dell’avviso almeno trenta giorni prima dell’assemblea. In caso di urgenza (che deve essere dal Presidente motivata) i termini si riducono alla metà.

Art. 14 Costituzione e svolgimento dell’Assemblea

Per la valida costituzione dell’assemblea è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito.

A tale fine si considerano presenti i soci che abbiano espresso la loro volontà nei modi indicati nel successivo art. 15.

Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno, ad almeno un’ora di distanza l’una dall’altra, purché se ne dia notizia nell’avviso di convocazione.

Art. 15 Voti delegati

Ogni socio dispone di un singolo voto.

I soci che non possono partecipare personalmente all’assemblea generale possono conferire voti delegati con le forme stabilite dal Consiglio Direttivo in occasione della convocazione dell’assemblea. I voti delegati sono conferiti in forma palese su mozioni presentate su ciascun punto all’O.d.G. Ogni socio può ricevere al massimo cinque voti delegati per ciascun punto all’O.d.G.

Art. 16 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell’associazione a tutti gli effetti.

È eletto dall’assemblea dei soci tra i propri componenti a scrutinio segreto e resta in carica due anni.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, eletto dall’assemblea fra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente per l’esercizio di specifiche attività.

Art. 17 Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dall’assemblea dei soci magistrati tra i propri componenti a scrutinio segreto sulla base di un programma e resta in carica due anni.

Provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo, a gestire il patrimonio dell’Associazione, a predisporre il bilancio preventivo e consuntivo annuale; compie tali attività ed ogni altra necessaria per il funzionamento dell’organo, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri soci. Per l’esecuzione dei compiti di tesoreria può delegare altro socio.

In caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari, riferendone immediatamente alla successiva riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica. Su di essa provvede il Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Può essere revocato dall’assemblea appositamente convocata su mozione di sfiducia motivata da parte del Consiglio Direttivo, approvata con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, oppure su richiesta di un decimo dei soci. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’assemblea entro trenta giorni dalla mozione di sfiducia o dalla richiesta di un decimo dei soci.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo promuove le iniziative necessarie al perseguimento dei fini speciali, tenendo conto delle linee generali individuate dall’assemblea e del programma presentato dal Segretario generale.

Ad esso compete:

  1. Assumere le decisioni necessarie per la gestione dell’associazione;
  2. comunicare ad ogni assemblea le attività e le iniziative che intende assumere e quelle già svolte nell’interesse dell’associazione;
  3. perseguire, nelle forme ritenute opportune, il coinvolgimento diretto dei soci nelle concrete attività dell’associazione, con facoltà di delega degli stessi a svolgere mansioni particolari nell’ambito associativo;
  4. fissare la convocazione delle assemblee ed il relativo ordine del giorno;
  5. stabilire l’entità dei contributi ordinari e straordinari a carico dei soci; fissare le modalità e i tempi di versamento delle quote stesse;
  6. Amministrare il patrimonio sociale;
  7. -abrogato-
  8. promuovere la pubblicazione di strumenti informativi e di un periodico di approfondimento culturale, nominandone il direttore e il comitato di redazione;
  9. decidere in caso di controversia sulla ammissibilità di argomenti iscritti o di cui venga chiesta l’iscrizione all’ordine del giorno dell’assemblea;
  10. decidere in ordine alle proposte di provvedimenti disciplinari avanzate dal Collegio dei Probiviri, sentito, a sua richiesta, l’interessato;
  11. – abrogato -
  12. provvedere a quant’altro possa rendersi necessario al funzionamento dell’Associazione.

Art. 19 Composizione e durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni ed è composto di cinque soci, di cui almeno tre appartenenti a genere diverso. Ne fanno parte di diritto il Presidente dell’associazione, che lo presiede, ed il Segretario Generale. I restanti membri vengono eletti dall’assemblea dei soci tra i soci magistrati ordinari, accademici, avvocati, magistrati onorari, che non siano stati eletti al Parlamento e nei Consigli regionali, provinciali e comunali o siano stati nominati assessori in tali Enti; che non siano componente di segreterie di partito (nazionali, regionali, provinciali e comunali) o, comunque, non svolgano professionalmente attività politica all’interno di un partito.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche dell’associazione. Si applica l’articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Essi sono rieleggibili.

Art. 20 Riunioni e delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente o su richiesta del Segretario Generale o di almeno tre dei suoi componenti.

Le sue delibere sono vincolanti purché adottate in presenza di tre componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti è determinante il voto del Presidente o, in sua mancanza quello del Vice Presidente.

Art. 21 Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

Qualora vengano a mancare contemporaneamente almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, quest’ultimo deve convocare entro 30 giorni l’assemblea dei soci per le nuove elezioni. Se, invece, durante il biennio, vengono a mancare progressivamente singoli componenti del Consiglio, essi vengono di volta in volta sostituiti dai non eletti (nell’ordine derivante dal numero delle preferenze loro accordate), che rimangono in carica fino al termine del biennio in corso.

Art. 22 Il Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è composto di tre membri, dura in carica due anni ed elegge al suo interno il Presidente. Delibera a maggioranza sulle materie assegnate alla sua competenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocato dal suo Presidente.

Il collegio dei Probiviri vigila sulla conformità delle condotte degli associati ai valori di fondo e agli obiettivi dell’Associazione, nonché alle regole di correttezza e probità. Esercita l’azione disciplinare, ha poteri istruttori e presenta le sue conclusioni al Consiglio Direttivo, che può discostarsi da tali proposte solo con decisione motivata, di cui deve informare l’assemblea nella prima seduta utile.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo l’interessato può fare ricorso, facendo pervenire le sue osservazioni per iscritto entro trenta giorni. Sul ricorso il Consiglio Direttivo decide definitivamente entro sessanta giorni.

Art. 23 Organo di controllo

La nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e qualora l’organo di controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell’Organo di Controllo sono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. I componenti del collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige apposito verbale.

Art. 24 Revisione legale dei conti

Qualora l’organo di Controllo non eserciti la revisione legale dei conti e ricorrano i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 25 Rotazione degli incarichi

I soci eletti a cariche all’interno dell’Associazione non possono rivestire la stessa carica consecutivamente per più di due mandati.

Art. 26 Modifica dello statuto

Lo statuto può essere modificato dall’assemblea dei soci con la maggioranza assoluta degli iscritti.

Le proposte di modifica dello statuto debbono essere portate a conoscenza degli associati almeno trenta giorni prima dell’assemblea ordinaria o straordinaria che deve discuterle.

Art. 27 Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe secondo le disposizioni dell’organo associativo competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 28 Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto e redatto un bilancio di esercizio, consuntivo e eventualmente preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli Associati e dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione.

Il bilancio dell’Associazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui al precedente articolo 3 e dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017, nella Relazione di Missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, qualora non siano iscritti al registro delle imprese.

Qualora l’Associazione, superi i limiti indicati dalla Legge, è tenuta a depositare e pubblicare il bilancio sociale.

L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i libri sociali obbligatori previsti dalla Legge. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 29 Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore), e in quanto compatibile, al Codice Civile, e allo statuto dell’Associazione Nazionale Magistrati Italiani.

Art. 30 Norma transitoria

La vigenza delle disposizioni statutarie decorre dalla data della loro approvazione.

Roma, 6 maggio 2023